L’ottemperanza per la carta docente si rivolge al giudice del lavoro e al TAR per l’esecuzione (TAR Lombardia n. 3473 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo la cui ottemperanza può essere richiesta dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorso per ottemperanza è accolto con assegnazione all’Amministrazione di un termine per adempiere e con nomina sin da ora del commissario ad acta, in funzione sostitutiva, per il caso di persistente inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva dato corso ad alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emersa la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria; la notifica all’Amministrazione è avvenuta; il ricorso è stato ritualmente notificato; è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
La decisione richiama il principio per cui, in materia di carta docente, la questione ha carattere seriale e non richiede, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
Il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con l’assegnazione del termine di sessanta giorni dal momento della richiesta della parte.
La scelta del commissario è caduta su un soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, al fine di agevolare l’esecuzione anche attraverso il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996; per tale ragione, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della questione. Il Giudice ha disposto la distrazione delle stesse in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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