Errore palese nell’applicazione della formula di gara e dovere di soccorso procedimentale (TAR Marche n. 664 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di evidenza pubblica, la stazione appaltante che abbia attivato il soccorso procedimentale a fronte di un valore incongruo non può poi ignorare gli esiti dei chiarimenti forniti dal concorrente, rendendo l’intervento inutiliter dato. Qualora l’errore del concorrente nell’applicazione della formula di gara dipenda da imprecisioni della lex specialis, obiettivamente mal redatta, la correzione del calcolo è ammessa quando non comporta alcuna modifica dell’offerta tecnica e utilizza i medesimi parametri già offerti. Tale esito è imposto dai principi di reciproca fiducia, buona fede e correttezza, oltre che dal principio del risultato, che si oppone a una lettura formalistica degli atti di gara. L’autoresponsabilità del concorrente non può essere invocata quando l’errore sia stato indotto dalla formulazione della legge di gara.
Il Fatto
Il Comune di Ancona ha indetto una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale. Il lotto n. 2, relativo ad autobus urbani alimentati a metano, è stato aggiudicato alla controinteressata. La ricorrente, collocatasi al secondo posto, ha contestato gli atti di gara nella parte in cui, per il criterio 4.5 del disciplinare relativo al motore termico, non le è stato riconosciuto alcun punteggio.
Secondo la ricorrente, il punteggio zero sarebbe dipeso da un errore indotto dalla formula matematica contenuta nel disciplinare, applicata considerando come moltiplicatori i valori che, invece, erano indici di potenza. Di qui l’impugnazione della determinazione di aggiudicazione, del documento istruttorio e dei verbali di attribuzione dei punteggi, con domanda di risarcimento in forma specifica e subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Quanto alla mancata impugnazione della lex specialis, il Tribunale ha richiamato il principio per cui l’onere di tempestiva impugnazione sussiste solo a fronte di clausole immediatamente escludenti, che impediscano la partecipazione o rendano impossibile il calcolo di convenienza. La formula contestata non aveva carattere escludente, come dimostra la circostanza che la ricorrente ha partecipato e non è stata esclusa, ma solo penalizzata nel punteggio.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che la formula, per come proposta nel disciplinare, si prestava a essere letta nel modo in cui la ricorrente l’ha interpretata e applicata. I numeri affiancati alle variabili e quelli dopo le parentesi rappresentano moltiplicatori, mentre l’elevazione a potenza richiede l’indicazione espressa dell’indice in alto a destra: l’errore palese era dunque riconoscibile e imputabile alla redazione degli atti di gara.
In ogni caso, la stazione appaltante era legittimata a chiedere chiarimenti a fronte di un valore incongruo, e li ha effettivamente richiesti. Dai chiarimenti forniti dalla ricorrente è emerso che, applicando correttamente la formula a parità di valori, l’indice di prestazione sarebbe stato pari a 12,457 anziché 13,566. Non si giustifica, quindi, la scelta del Comune di non tener conto di tali chiarimenti e di confermare il punteggio zero.
Il Tribunale ha precisato che l’emendamento è ammesso solo quando non comporta alcuna modifica dell’offerta, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Nel caso di specie il corretto calcolo matematico sarebbe avvenuto utilizzando i medesimi parametri già offerti, senza alterare il contenuto dell’offerta tecnica. Non è stato violato neppure il principio di autoresponsabilità, perché l’errore è stato indotto dalla formula mal indicata nella legge di gara.
La buona fede della ricorrente è stata desunta dal fatto di aver applicato la stessa formula per tutti i lotti. Il Collegio ha infine accolto la domanda di risarcimento in forma specifica: ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e ha disposto il subentro della ricorrente, compensando le spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.