Ricorso ottemperanza giudicato lavoro carta docente termine e commissario ad acta (TAR Marche n. 659 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile e, in assenza di ragioni contrarie opposte dalla parte resistente costituita solo formalmente, è fondato. Il giudice assegna quindi all’amministrazione il termine di trenta giorni per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il diritto del ricorrente, docente, di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato l’amministrazione scolastica all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto. La pronuncia, regolarmente notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.

Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce con il ricorso in esame per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna difesa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della procedibilità. Il ricorso supera il vaglio: tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che segna il momento a partire dal quale il creditore può agire per l’ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge e, in particolare, il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Di fronte a tali elementi, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

L’assenza di contestazione nel merito produce una conseguenza processuale precisa: il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna a tal fine il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente della competente direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale osserva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso: l’amministrazione è quindi condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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