Obbligo di manutenzione delle ripe e prova dell’ubicazione del fondo (TAR Lazio n. 99 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di manutenzione delle ripe, l’art. 31 del d.lgs. n. 285/1992 addossa ai proprietari dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenere le ripe in stato tale da impedire franamenti, cedimenti del corpo stradale e caduta di massi, con facoltà per l’ente proprietario della strada di imporre le relative opere. Tale obbligo presuppone però l’accertamento certo dell’ubicazione del fondo da cui è originato il distacco. L’ordinanza che impone la messa in sicurezza è annullabile quando difetti la prova dell’esatta individuazione del terreno di origine dei massi, poiché l’istruttoria non consente di riferire l’obbligo manutentivo a un soggetto determinato. Il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione su tale presupposto prevalgono sulla fondatezza astratta dell’ordine.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni agricoli ad uso civico in Gaeta, impugnavano davanti al TAR Lazio l’ordinanza comunale con cui il Comune era stato ordinato di provvedere, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza di un costone roccioso. L’ordine nasceva dal distacco di massi, avvenuto nel settembre 2023, che aveva interessato una strada pubblica, con una stima di spesa di circa 25.000 euro. Il Comune aveva fondato il provvedimento su una perizia geologica che indicava il fronte interessato ma non individuava le particelle di provenienza dei massi.
I ricorrenti lamentavano l’omesso riscontro all’istanza di accesso, la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per fondamento su relazioni sommarie. Il Comune si costituiva, dichiarando di aver osteso la documentazione e contestando il merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso, essendo stata riconosciuta l’avvenuta ostensione della documentazione. Nel merito ha ricondotto la fattispecie all’art. 31 del d.lgs. n. 285/1992, che impone ai proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da prevenire la caduta di massi, definendo la riva come la zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui le disposizioni degli artt. 30 e 31 del codice della strada delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti titolari delle strade. In particolare ha citato Cons. Stato, V, n. 4184 del 2021 e Cons. Stato, V, n. 3773 del 2025, nonché il parere Cons. Stato, I, n. 2158 del 2012, per cui l’obbligo manutentivo del Comune non si estende alle ripe site nei fondi laterali, gravando queste sui rispettivi proprietari.
La regola sostanziale è stata però ritenuta non applicabile per carenza del presupposto di fatto. Nel provvedimento impugnato si affermava soltanto che l’area interessata dal distacco era censita al foglio e alla particella indicati, senza che la nota di sopralluogo accertasse le particelle di provenienza. La perizia dei ricorrenti, invece, riferiva la frana a una particella diversa, non di loro proprietà.
Di fronte a tale discrasia il collegio aveva disposto un adempimento istruttorio con ordinanza collegiale, volto ad appurare l’esatta ubicazione dei terreni di origine del distacco. L’ordine non è stato adempiuto dal Comune. Allo stato degli atti il Tribunale ha quindi accertato una carenza di motivazione e un difetto di istruttoria sull’individuazione del fondo, accogliendo il ricorso e annullando l’ordinanza, con spese liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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