Silenzio della P.A. e improcedibilità per sopravvenuto provvedimento espresso (TAR Lazio n. 98 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., presupposto della condanna dell’Amministrazione è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza o alla diffida dell’interessato determina l’inammissibilità del ricorso, se intervenuta prima della sua proposizione, ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuta nel corso del giudizio. Non integra provvedimento conclusivo l’atto infraprocedimentale o soprassessorio, che lascia permanere l’inerzia e l’interesse ad agire. Il provvedimento espresso sopravvenuto non configura cessazione della materia del contendere, ma improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era entrato in Italia in forza di nulla osta al lavoro stagionale e aveva ottenuto il relativo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Nel gennaio 2025 presentava istanza di verifica della quota per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nel febbraio 2025 il SUI rilasciava il nulla osta alla conversione, poi avviava un procedimento di revoca per asserita scadenza del permesso al momento della domanda. Il ricorrente diffidava l’Amministrazione a provvedere.
Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva e depositava un provvedimento espresso; il difensore del ricorrente, con successiva memoria, dichiarava cessata la materia del contendere, insistendo per le spese. La causa era trattenuta a sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del rito sul silenzio e ne individua il presupposto nell’attualità dell’inerzia dell’Amministrazione al momento della decisione. Se il potere è stato esercitato con un provvedimento espresso, l’interesse ad agire non sussiste più e il ricorso non può essere deciso nel merito.
Da qui la distinzione processuale: l’atto esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse se interviene prima della proposizione del gravame, improcedibile per sopravvenuta carenza se interviene durante il giudizio. L’interesse ad agire permane, invece, quando l’Amministrazione adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, o non conclude affatto il procedimento nel termine: simile attività non chiude la vicenda amministrativa, ma rinvia sine die.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. IV n. 9543 del 27.11.2024. Nel caso concreto, il Prefetto ha adottato, dopo l’instaurazione del giudizio, un ulteriore provvedimento che ha posto fine alla situazione di inerzia lamentata.
La sentenza precisa che il provvedimento sopravvenuto non integra l’ipotesi della cessazione della materia del contendere invocata dal ricorrente, bensì quella dell’improcedibilità, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato tale. L’andamento della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.