Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 97 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., presupposto della condanna dell’Amministrazione è che l’inerzia perduri al momento della pronuncia del giudice. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza dell’interessato fa venir meno l’interesse ad agire: il ricorso è inammissibile per carenza originaria se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ed è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nel corso del giudizio. Non integra conclusione del procedimento l’atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio, che lascia permanere l’inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro stagionale e aveva ottenuto il relativo permesso di soggiorno. Successivamente presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato e otteneva dallo sportello unico un nulla osta alla conversione. In seguito l’Amministrazione avviava un procedimento di revoca di quel nulla osta, sul rilievo che il permesso di soggiorno era scaduto da tre mesi al momento della domanda.

Il difensore diffidava l’Amministrazione a provvedere. Non ricevendo alcuna definizione del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso notificato e depositato il 19 settembre 2025, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio sopravveniva un provvedimento espresso dell’Ufficio territoriale del Governo, e il ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto del rito sul silenzio. Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’Amministrazione richiede che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse ad agire. Ne segue che l’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza determina l’inammissibilità del ricorso se interviene prima della sua proposizione, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nel corso del giudizio.

Il Tribunale precisa il confine della regola. Permane la situazione di inerzia colpevole, e quindi l’interesse ad agire, se l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento, oppure se adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio. Tale attività non dà vita a un provvedimento ultimativo del procedimento, ma a un rinvio sine die. Sul punto la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 9543 del 2024.

Nel caso concreto, dalla documentazione versata in atti risulta che il Prefetto ha adottato, successivamente all’instaurazione del giudizio, un ulteriore provvedimento, che ha posto fine alla situazione di inerzia lamentata. Il Collegio osserva che il ricorrente aveva qualificato la vicenda come cessazione della materia del contendere, ma rileva che un provvedimento anteriore al deposito del ricorso avrebbe semmai determinato l’inammissibilità del gravame, non la cessazione.

La qualificazione corretta, per il Tribunale, discende dalla natura del rito: l’adozione di qualsivoglia atto dell’Amministrazione in risposta all’istanza o alla diffida dell’interessato determina inammissibilità o improcedibilità a seconda del momento in cui interviene. Poiché il provvedimento espresso è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, interesse la cui caducazione è peraltro espressa dallo stesso ricorrente. L’andamento particolare del processo giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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