Giudizio di ottemperanza al buon elettronico per l’aggiornamento del docente (TAR Campania n. 3751 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, ordina l’adempimento entro un termine e, su richiesta di parte, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La stessa disposizione prevede che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. In caso di ulteriore inerzia si provvede alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inottemperante.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 38/2025 del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli nord, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, a suo favore, della somma di euro 500 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre interessi e spese di giudizio. Il ricorso è notificato e depositato l’11 dicembre 2025, nel presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.

La ricorrente denuncia che la sentenza non è stata eseguita. Domanda quindi che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, che nomini un commissario e condanni l’amministrazione alla corresponsione di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e viene accolto. Il Collegio rileva che l’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento.

Ne consegue l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine, pone in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte), ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La norma consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La stessa disposizione chiarisce che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e che essa non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

L’amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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