Sbarramento regionale concorso dirigenti scolastici legittimo se rapportato ai posti (TAR Lazio n. 9413 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche, la fissazione di un criterio di ammissione alla prova scritta basato su un rapporto numerico con i posti messi a concorso, e la conseguente determinazione della soglia di sbarramento in esito alla prova preselettiva, costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La diversificazione delle soglie di ammissione tra le regioni, conseguente all’articolazione territoriale delle graduatorie, non integra disparità di trattamento, dovendo la parità di condizione essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La selezione e la formulazione dei quesiti delle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non essendo consentita una valutazione sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, candidata al concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con D.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, veniva esclusa dalla prova scritta per non aver raggiunto la soglia di ammissione nella Regione Lombardia, avendo conseguito un punteggio di 34/50 a fronte di una soglia di fatto pari a 37/50. La ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo plurimi vizi di legittimità relativi al sistema di selezione basato sul criterio numerico dei candidati ammessi, alla differenziazione regionale delle soglie, alla pubblicazione a ridosso della prova dei quadri di riferimento, alla somministrazione di quesiti ambigui o erronei e alla previsione di una prova suppletiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia e confermando quanto già ritenuto in sede cautelare. In via preliminare, ha scrutinato le doglianze relative al sistema di selezione. Ha ritenuto pienamente legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare gli ammessi alla prova scritta tramite un criterio numerico rapportato ai posti a concorso, non ravvisando un contrasto con il principio meritocratico. La fissazione di una soglia in termini numerici non richiede la preventiva individuazione di un punteggio minimo, essendo il sistema selettivo volto a far emergere i candidati più meritevoli in senso relativo.

La Corte ha altresì escluso profili di irragionevolezza nella previsione di due distinte soglie, una per l’attivazione della preselezione e una per l’ammissione alla prova scritta, e ha giudicato infondate le censure sulla differenziazione regionale delle soglie. Tale differenziazione è stata considerata una conseguenza diretta dell’articolazione regionale delle graduatorie, prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, e non una violazione del principio di uguaglianza, operando la parità di trattamento all’interno di ciascuna graduatoria. Il Collegio ha inoltre rimarcato l’operatività del principio di autoresponsabilità, essendo i candidati posti nella condizione di scegliere consapevolmente la sede di partecipazione.

In merito alle censure relative allo svolgimento della prova, il Tribunale ha giudicato conformi alla normativa e alla lex specialis sia la pubblicazione dei quadri di riferimento, aventi natura descrittiva di materie già note, sia la mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti. Ha ritenuto generica e priva di prova di resistenza la doglianza sulla non inedicità dei quesiti, e ha ricondotto le scelte sulle materie e sui contenuti della prova all’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Quanto ai quesiti specificamente contestati, la Corte ha ribadito che la selezione degli stessi rientra nella sfera della discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori manifesti e oggettivi. Le risposte ritenute corrette dalla Commissione sono state giudicate coerenti con il quadro normativo, mentre le opzioni alternative prospettate dalla ricorrente sono state qualificate come meri “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. Infine, la censura relativa alla prova suppletiva è stata ritenuta inammissibile per mancanza di interesse e infondata nel merito, essendo attribuita all’Amministrazione ampia discrezionalità nella scelta delle misure per consentire la partecipazione delle candidate impossibilitate. Nulla è stato disposto in ordine all’asserita erroneità delle altre risposte. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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