La carta docente a tempo indeterminato passa dal giudice ordinario, ma l’ottemperanza resta al TAR (TAR Lombardia n. 3603 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile avverso le sentenze del giudice ordinario che condannano l’Amministrazione a un obbligo di fare, come il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva anche tramite il pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Un docente a tempo indeterminato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e la condanna del Ministero all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00, non vedeva dare esecuzione alla pronuncia.

La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, veniva notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non provvedeva all’adempimento. Il docente agiva pertanto dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., lamentando l’inottemperanza e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte, nonché la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Il Collegio ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Inoltre, per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il Collegio ha precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato disposto alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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