Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1371 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, anche quando il titolo consista in una sentenza del giudice del lavoro. In tal caso il giudice amministrativo, accertata la ritualità del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. All’ordine di pagamento si accompagna la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione della sentenza del Tribunale Civile di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1736/2016, depositata il 21.9.2016, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

Il titolo è stato munito di formula esecutiva l’11.1.2017, notificato il 7.6.2018 e non impugnato, con conseguente passaggio in giudicato. Lamenta il ricorrente l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si costituisce con atto di stile e la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dell’azione. L’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il caso deciso. Il ricorso è pertanto ammissibile sul piano oggettivo.

Segue la verifica dei presupposti processuali e sostanziali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza azionata è stata notificata il 7.6.2018 presso la sede dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. — come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva — e 115 cod. proc. amm..

Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso va accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro ulteriori sessanta giorni darà corso al pagamento, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne.

Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con i richiami all’art. 55 e all’art. 56 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale ivi indicata; la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione. È disposta, come richiesto, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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