ATS non ancora attuata: prevale la destinazione agricola sull’impianto FER (TAR Abruzzo n. 536 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso fra la disciplina dell’ambito di trasformazione speciale e quella della sottozona agricola di riferimento, entrambe vigenti sulla medesima area, l’antinomia va risolta con il criterio dell’efficacia temporale. La conformazione urbanistica derivante dall’ATS si produce soltanto con l’approvazione futura ed eventuale della variante puntuale di attuazione. Fino a quel momento resta applicabile la disciplina precettiva del PRG e, quindi, gli usi ammessi nella destinazione agricola. È pertanto illegittimo il provvedimento comunale che dichiari improcedibile la PAS per impianto fotovoltaico presupponendo falsamente l’efficacia attuale della disciplina dell’ATS non ancora attuata.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune, il 25.3.2025, un’istanza ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 di autorizzazione con procedura abilitativa semplificata per l’installazione, in area agricola del territorio comunale, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. L’istanza è stata acquisita al protocollo e, con PEC del 23.4.2025, il Comune ne ha dichiarato l’improcedibilità.
Il diniego si fonda sull’inserimento dell’area di sedime in un ambito di trasformazione speciale attuabile solo con progetti da approvare mediante variante al PRG, ai sensi della l.r. Abruzzo n. 58/2023. La società impugna il provvedimento e, in via derivata, l’art. 50 delle NTA del PRG, deducendo la conformità urbanistica dell’area agricola e l’immediata insediabilità dell’impianto FER. Il Comune si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non controverso tra le parti. L’area è compresa in zona agricola di PRG e, al tempo stesso, concorre all’attuazione dell’ATS mediante progetti da approvare con variante. L’art. 66 delle NTA stabilisce che, in mancanza della variante, “in tali zone si applicheranno le disposizioni della sottozona agricola di riferimento”.
Il PRG prevede dunque per la stessa area due destinazioni: una attuale, corrispondente agli usi agricoli, e una futura ed eventuale, subordinata all’approvazione della variante. Si tratta di un modello di pianificazione in parte esecutivo e in parte programmatico. L’apparente contraddizione non può essere sciolta facendo prevalere una destinazione sull’altra, come ha fatto il Comune.
Secondo i criteri generali di soluzione dei conflitti fra fonti normative — e le NTA del PRG sono fonti regolamentari — l’antinomia si risolve con il criterio di efficacia temporale, espressamente recepito dall’art. 66. La conformazione urbanistica dell’ATS produce efficacia solo con l’approvazione futura ed eventuale della variante puntuale, non ancora intervenuta. Fino ad allora resta ferma la disciplina precettiva del PRG.
Ne consegue che applicare all’area la disciplina dell’ATS è illegittimo, perché presuppone falsamente che essa fosse efficace nel momento in cui si è compiuta la fase costitutiva del procedimento. Non regge neppure la motivazione che nega l’insediamento perché l’impianto non è “previsto nelle destinazioni d’uso del comprensorio”: la vocazione agricola dell’area, non menzionata nel provvedimento, depone astrattamente a favore della pretesa.
La compatibilità concreta del progetto con il regime delle zone agricole non è però vagliabile in questa sede, non essendo conformata dal contenuto costitutivo dell’atto impugnato: ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm., il Collegio non può pronunciarsi su poteri non esercitati. Per la stessa ragione resta estranea al sindacato la dedotta illegittimità dell’art. 50 delle NTA, che non si estenderebbe in via derivata al provvedimento. Irrilevante, infine, la presenza di un edificio storico nelle vicinanze, allegata solo in memoria difensiva: il provvedimento non tollera l’integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.