Ottemperanza per la carta docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3666 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato, assegna all’amministrazione il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento integrale e nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine. La nomina anticipata del commissario non richiede l’integrale esperimento della procedura di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo sufficiente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’azione di ottemperanza per il pagamento di somme non si estende automaticamente alle spese di lite liquidate nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, allorché queste siano state distratte in favore del difensore. La condanna dell’amministrazione alla penalità di mora può essere ritenuta manifestamente iniqua, e quindi non dovuta, quando il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e l’entità delle somme pretese non ne giustifichino l’applicazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di euro 500,00 annui, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, escludendo che lo stesso potesse estendersi alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo state distratte in favore del difensore, non era stata esperita l’azione di ottemperanza con riferimento ad esse. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che rispetto al titolo esecutivo – passato in giudicato e ritualmente notificato – fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la stessa, costituitasi, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine all’andamento della procedura. Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, ha pertanto determinato l’accertamento dell’inottemperanza.
Conseguentemente, il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua, considerato il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché l’entità delle somme pretese. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, in conformità ai precedenti citati (Cons. St. n. 3897/2025; n. 4431/2025; n. 7269/2025; n. 7316/2025).
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Nota della Redazione
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