Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata anche in assenza di rinuncia (TAR Puglia n. 1044 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Tale evenienza prescinde da una formale rinuncia e configura una causa di decisione in rito che non richiede l’esame nel merito delle censure proposte. La natura formale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la nota con cui la Regione Puglia aveva definitivamente rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, volta ad ottenere l’ampliamento di un’attività ricadente in area soggetta a tutela paesaggistica. Unitamente all’atto di rigetto, erano stati gravati gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la delibera della Giunta regionale recante l’atto di indirizzo per l’espletamento dei relativi procedimenti.
Con successivi motivi aggiunti la società aveva esteso l’impugnazione agli atti depositati in giudizio dall’amministrazione, inclusi il rapporto informativo della Soprintendenza e gli atti ad esso allegati. Nel corso del giudizio si erano costituite la Regione Puglia e le amministrazioni statali, mentre erano rimasti non costituiti il Comune e la Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato in data 6 maggio 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, pur non consistendo in una formale rinuncia al ricorso, è stata ritenuta idonea a far constatare il venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio.
Il TAR ha quindi richiamato il principio generale in forza del quale l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di decisione in rito, che prescinde dall’accertamento della fondatezza o meno delle doglianze prospettate. La verifica dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, va compiuta con riferimento al momento della pronuncia e non già a quello della proposizione del ricorso.
La circostanza che la parte abbia spontaneamente rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse ha esonerato il giudice da ogni ulteriore accertamento in merito alla persistenza della lesione dedotta. La decisione di improcedibilità è stata pertanto assunta senza esaminare le censure sollevate avverso il diniego regionale e gli atti connessi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura formale della pronuncia e l’assenza di una soccombenza sostanziale. La sentenza chiude il giudizio senza alcuna statuizione nel merito, lasciando impregiudicata ogni eventuale questione sostanziale.
Nota della Redazione
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