Sanzione per inottemperanza alla demolizione non viola irretroattività (TAR Sicilia n. 122 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non colpisce la realizzazione dell’abuso edilizio, bensì la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione legittimamente impartito. Ne consegue che il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative non è violato quando l’ingiunzione di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza siano stati adottati dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014, ancorché l’opera risalga a epoca anteriore. L’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di abuso non sanabile e la proposizione del ricorso giurisdizionale non ne sospende l’efficacia, salvo provvedimento cautelare. In difetto di sospensione, la condotta di inosservanza non è scriminata dall’esercizio del diritto di difesa.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Marsala ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere abusive, consistenti in un fabbricato per civile abitazione, un locale di sgombero e una recinzione.
L’ingiunzione alla demolizione risale al 2021 e trova presupposto nella revoca della concessione edilizia e nel diniego di sanatoria, per asserito contrasto con la disciplina regionale sulla fascia di rispetto dalla battigia. Gli atti presupposti erano già stati scrutinati in un giudizio definito con sentenza di rigetto, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il Comune di Marsala non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le censure di invalidità derivata e quelle autonome. Quanto alle prime, il Tribunale richiama gli esiti del giudizio sugli atti presupposti, ormai definitivi, e rigetta le doglianze per relationem.
Il nucleo del ragionamento riguarda le censure nuove. È pacifico in giurisprudenza che, ove l’ingiunzione di demolizione e il verbale di accertamento dell’inottemperanza siano entrambi successivi all’entrata in vigore della legge n. 164/2014, non può invocarsi il principio di irretroattività. Rileva solo che l’inottemperanza sia stata accertata e notificata dopo il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
Il disvalore colpito dalla norma è l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino, non la realizzazione dell’abuso. Ne deriva l’irrilevanza dell’epoca di commissione dell’illecito edilizio originario, giacché la mancata esecuzione dell’ordine impone l’applicazione della sanzione. Il Collegio richiama, sul punto, TAR Napoli, Sez. II, n. 6883 del 2023 e TAR Napoli, Sez. III, n. 6858 del 2021.
Nel caso concreto l’ordinanza di demolizione risale al 2021, dunque in epoca successiva all’intervento normativo, con conseguente applicabilità della sanzione. Cadono anche i dubbi sulla pretesa scriminante del diritto di tutela giudiziale: l’ordine di demolizione è atto dovuto e il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento. Poiché l’istanza cautelare era stata rigettata e il provvedimento interinale non impugnato, la condotta di inosservanza resta illecita. Il ricorso è respinto, con salvezza degli atti gravati e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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