I sei scatti stipendiali rientrano nella base di calcolo del TFS anche in caso di congedo a domanda (TAR Abruzzo n. 19 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio al previo pagamento della contribuzione residua in caso di cessazione dal servizio a domanda, si applica esclusivamente alla determinazione della base pensionabile e non anche alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS). Per il personale delle forze di polizia, la disciplina del TFS trova la sua regola uniforme nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali in via incondizionata per tutti i casi di cessazione dal servizio, ivi incluso il congedo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione. Ne consegue il diritto dell’interessato alla rideterminazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, collocato a riposo a domanda dal 1° gennaio 2017 al raggiungimento di 58 anni di età e 39 anni di servizio utile, ha adito il TAR Abruzzo per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo.
L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso sostenendo che il dipendente non avrebbe versato i contributi figurativi per il periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti per il congedo a domanda e il raggiungimento dei limiti di età, come invece prescritto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 per il personale militare e delle forze di polizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il proprio precedente orientamento, confermato in appello dal Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non può trovare applicazione al diverso fine del calcolo del TFS del personale delle forze di polizia, dovendo i suoi effetti essere limitati alla sola determinazione del trattamento pensionistico.
Ad avviso del Collegio, la ratio del d.lgs. n. 165/1997, volta ad armonizzare i trattamenti pensionistici al regime previdenziale generale, non può giustificare un’estensione dell’esclusione dei sei scatti anche al TFS. Se il legislatore avesse inteso condizionare il beneficio al versamento dei contributi residui anche per il TFS, avrebbe dovuto disporre espressamente l’abrogazione dell’incondizionato riconoscimento previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
La norma contenuta nell’art. 4 opera, invece, un rinvio materiale all’art. 6-bis, quale fonte di un istituto previsto per l’indennità di buonuscita, applicandolo alla base pensionabile solo a determinate condizioni. Tale disciplina deve, pertanto, ritenersi inapplicabile alla liquidazione del TFS, che mantiene la sua regolamentazione uniforme nel citato art. 6-bis per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia militare.
Il Collegio osserva che il proprio indirizzo ha trovato conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e che l’iniziale contrasto in primo grado può considerarsi definitivamente composto. Accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al ricorrente, il TAR ordina all’I.N.P.S. di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, trattandosi di credito di natura previdenziale. Le spese di lite vengono compensate, considerata la non univocità della giurisprudenza alla data di costituzione della parte resistente.
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Nota della Redazione
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