Obbligo di provvedere sull’istanza di revoca del divieto di detenere armi (TAR Sicilia n. 3443 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, il provvedimento inibitorio non può avere efficacia sine die. Al destinatario va riconosciuto un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni dalla giurisprudenza e recepito dalla circolare ministeriale. A fronte di tali presupposti sorge in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 legge n. 241/1990. Il silenzio serbato sull’istanza di revoca è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un decreto del Prefetto con cui gli era stato intimato il divieto di detenere armi e munizioni. A distanza di anni ha presentato due istanze di riesame in autotutela del provvedimento, sostenendo il venir meno delle ragioni di pericolosità e valorizzando la condotta tenuta nel periodo successivo. L’amministrazione non ha riscontrato le istanze.
Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego asseritamente formatosi, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e l’illegittimità del divieto per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Prefettura si è costituita con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Esclude che in materia di autotutela relativa alle armi il silenzio sia significativo, posto che le ipotesi di silenzio-rigetto sono tipiche ed eccezionali. Qualifica tuttavia l’azione proposta come ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., richiamando il principio per cui il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, oltre il nomen iuris utilizzato dalla parte (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 434 del 2017).
Nel merito richiama il principio di diritto secondo cui l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, che non può avere efficacia sine die, anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità. A tal fine occorrono il mutamento sostanziale delle circostanze e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni e recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno (TAR Toscana n. 1143 del 2022 e sez. II n. 56 del 2023).
Il Collegio dà atto dell’orientamento che esclude l’obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela, stante la discrezionalità della potestà (Cons. Stato, sez. VI, n. 3634 del 2013; TAR Palermo n. 508 del 2019), ma ne afferma l’eccezione nel caso concreto. L’art. 39 r.d. n. 773/1931 non fissa un termine di durata del divieto; tuttavia un’interpretazione che ne ammettesse l’efficacia illimitata solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 97 Cost. e ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Si impone dunque un’interpretazione costituzionalmente orientata: a fronte dell’assenza di un limite temporale, va riconosciuto al destinatario l’interesse ad ottenere, dopo il termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto. Resta ferma la regola dell’impugnazione nel termine di decadenza quando si contestino i presupposti originari, nonché l’ampia discrezionalità dell’autorità prefettizia nel prudente apprezzamento delle circostanze.
Il silenzio è pertanto dichiarato illegittimo e il ricorso accolto: il Prefetto deve provvedere con atto espresso e motivato entro trenta giorni. Il Collegio differisce la nomina del commissario ad acta, da disporsi in caso di persistente inadempimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.