Riconoscimento titolo estero di sostegno: obbligo di valutazione concreta (TAR Lazio n. 135 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato membro di origine, comprovante la possibilità per l’interessato di esercitare la professione regolamentata, non è di per sé ostativa al riconoscimento del titolo conseguito all’estero. L’Amministrazione non ha alcuna facoltà di rigettare l’istanza in ragione di mere carenze documentali: deve procedere alla valutazione concreta della formazione acquisita e delle esperienze professionali maturate, attivando il sistema generale di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Il diniego che si fondi su un giudizio di radicale diversità tra i percorsi formativi, senza verificare in concreto la comparabilità delle competenze e senza spiegare perché non siano praticabili misure compensative, è affetto da difetto di motivazione ed è illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha conseguito in Romania un titolo di formazione sul sostegno scolastico, previo riconoscimento del titolo di laurea ottenuto in Italia. Ha quindi presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento dell’attestato, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

L’Amministrazione ha rigettato l’istanza con provvedimento del 16.10.2024, rilevando che la richiedente non possedeva alcuna qualifica professionale prescritta dalla Romania per accedere alla professione di docente di sostegno e che la formazione estera era totalmente inidonea. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, articolando censure di violazione del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione e contrasto con le norme europee. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 936 del 10 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’assenza dell’attestazione dell’autorità rumena non è di per sé ostativa al riconoscimento. Richiamando l’Adunanza Plenaria, il Tribunale osserva che il titolo in questione consente lo svolgimento dell’insegnamento di sostegno in Romania e che non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscimento.

La valutazione del percorso formativo estero non costituisce una facoltà per l’Amministrazione. Anche in mancanza dei documenti necessari, essa deve comunque verificare in concreto l’idoneità della formazione all’insegnamento di sostegno in Italia, confrontando le qualifiche professionali attestate e disponendo, se del caso, le misure compensative previste dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.

Il diniego impugnato appare inadeguatamente motivato. Il Ministero non chiarisce perché non sarebbe possibile individuare misure compensative idonee a colmare le differenze, che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il giudizio di radicale diversità tra i percorsi italiano e rumeno si fonda su argomenti deboli e non tiene conto della diffusa sovrapposizione tra gli insegnamenti, né del tirocinio curriculare documentato.

Il Collegio valorizza inoltre l’introduzione dell’art. 7 D.L. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in base al quale titoli analoghi sono oggetto di riconoscimento a seguito dello svolgimento con profitto di percorsi integrativi attivati dall’INDIRE o dalle università convenzionate. Rileva, infine, che nel complesso delle esperienze maturate dalla ricorrente figurano dal 2019 supplenze di lungo periodo proprio nella materia di sostegno, condizione del tutto trascurata nel provvedimento.

Il rigetto netto di qualsiasi possibilità di riconoscimento contrasta con il diritto europeo, che mira al rafforzamento del mercato interno e alla libera circolazione dei professionisti. Una motivazione meno che rigorosa sulle pretese incolmabili differenze rischia di ripristinare barriere che il diritto euro-unitario intende superare. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza e di assegnare le eventuali misure compensative, previo contraddittorio procedimentale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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