Obbligo del Ministero di provvedere su variante autostradale realizzata senza VIA (TAR Marche n. 117 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dalla segnalazione di un privato qualificato che denunci la realizzazione di un’opera pubblica in variante, senza valutazione di impatto ambientale. Tale obbligo deriva dagli artt. 309 e 310 TUA, che impongono al Ministero di esprimersi sulle segnalazioni, e dall’art. 29 TUA, che disciplina la VIA postuma. Il dovere di provvedere non richiede una norma ad hoc quando esigenze di giustizia sostanziale e il principio di buona amministrazione impongano una pronuncia esplicita su una legittima aspettativa del privato. In materia ambientale la legittimazione e l’interesse ad agire si radicano nella vicinitas, non essendo esigibile la prova effettiva del danno subito.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili in prossimità del tracciato autostradale A14 nel tratto Cattolica-Fano, segnalavano al Ministero dell’Ambiente, con pec del 23 settembre 2022 e successivo sollecito dell’8 novembre 2022, che nel 2012 la società concessionaria aveva realizzato una variante alla galleria di Novilara mediante scavo a cielo aperto, in difformità dal progetto approvato nel 2006 con decreto di compatibilità ambientale. La variante non era mai stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale, nemmeno postuma.

Non intervenendo alcuna risposta, i ricorrenti proponevano ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. davanti al TAR Lazio, che con ordinanza del 21 giugno 2023 dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il TAR Marche. Il giudizio era pertanto riassunto davanti a quest’ultimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni della resistente. Quanto al termine per la proposizione del ricorso, il TAR individua il dies a quo nella nota del 23 settembre 2022, non potendosi qualificare la stessa come mera riproposizione delle istanze del 2012-2014, perché fondata sulle risultanze dei procedimenti civili e penali nel frattempo intervenute. L’eccezione è respinta e il ricorso è ritenuto ricevibile.

Quanto alla mancata notifica alla Regione Marche, il TAR rileva che, in base all’Allegato II, n. 10, parte seconda TUA, la valutazione ambientale sulle autostrade compete sempre al Ministero, anche quando il tracciato ricada interamente nel territorio di una sola Regione. Solo il Ministero è competente ai sensi degli artt. 309, comma 2, e 310, comma 1, TUA.

Sulla legittimazione ad agire, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui in materia ambientale non opera il criterio restrittivo proprio dell’edilizia: è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza al sito dell’intervento con potenzialità degradanti, non potendosi addossare al ricorrente l’onere della prova effettiva del danno. Nel caso concreto i ricorrenti lamentano anche danni alla salute, il che rende configurabili interesse e legittimazione.

Nel merito il ricorso è accolto. Il TAR ribadisce che l’obbligo di provvedere sussiste, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta esigenze di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Gli artt. 309 e 310 TUA prevedono espressamente l’obbligo del Ministero di esprimersi sulle segnalazioni dei privati qualificati.

Alla luce delle emergenze processuali richiamate, il TAR accerta l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990 entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 31, comma 1, e dell’art. 117, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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