Notifica alle pubbliche amministrazioni e onere di rinotifica (TAR Basilicata n. 289 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni, l’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, continua a imporre l’obbligo per l’amministrazione di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. RegInde) presso cui ricevere le notificazioni. L’art. 28 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, non ha abrogato tale obbligo, ma ha solo consentito la notificazione presso l’indirizzo risultante dall’elenco IPA qualora l’amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero. Ne consegue che, ove l’amministrazione intimata non si sia costituita, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ma deve disporne la rinotifica presso l’indirizzo di posta elettronica corretto entro un termine perentorio, in applicazione del principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021.

Il Fatto

L’associazione ricorrente impugnava dinanzi al TAR il decreto con cui il Presidente della Giunta Regionale aveva riconosciuto a tartufaia controllata alcuni terreni boschivi di proprietà dell’Agenzia regionale, nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., le note di reiezione delle proprie istanze di accesso.

Il ricorso, notificato alla Regione Basilicata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dall’elenco IPA, non era stato notificato all’indirizzo RegInde comunicato dall’ente al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012. La Regione non si era costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato all’indirizzo IPA della Regione e non presso quello RegInde – ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente comunicato al Ministero della Giustizia – che è l’unico valido per ricevere le notificazioni degli atti giudiziari.

Il Collegio ha chiarito che la disciplina introdotta dall’art. 28 D.L. n. 76/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, non ha affatto abrogato l’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012. La norma, infatti, opera solo in via sussidiaria: nell’ipotesi in cui l’amministrazione non abbia comunicato l’indirizzo RegInde al Ministero della Giustizia, la notificazione può essere validamente effettuata presso il domicilio digitale risultante dall’elenco IPA; in caso contrario, prevale l’indirizzo comunicato, il cui mancato utilizzo rende la notificazione nulla.

Il Tribunale ha poi escluso che possa dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9.7.2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”. In assenza di costituzione dell’amministrazione intimata, il giudice non può pertanto valutare l’imputabilità dell’esito negativo, né dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che la rinotifica costituisca l’unico rimedio per garantire il contraddittorio, disponendola presso l’indirizzo RegInde corretto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione della camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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