Variante urbanistica e giudicato: nullo il diniego che elude la sentenza (TAR Puglia n. 117 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune, dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego di variante urbanistica, ne adotta uno nuovo fondato su asserite sopravvenienze di fatto è nulla per violazione ed elusione del giudicato. Il dovere di leale ottemperanza impone all’amministrazione di conformarsi al contenuto cogente della pianificazione sovraordinata e alle prescrizioni della sentenza, senza reintrodurre motivi già caducati. Il giudice dell’ottemperanza qualifica le domande e, ravvisata la nullità del nuovo provvedimento, dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di annullamento, senza necessità di mutamento del rito. Il Commissario ad acta è tenuto a dare esecuzione al giudicato emanando i provvedimenti consequenziali.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione di un’opera viaria di rilevanza strategica, otteneva dal TAR l’annullamento del diniego comunale di approvazione della variante urbanistica, con sentenza n. 815/2022 confermata in appello. Il Comune non ottemperava; il TAR, con sentenza n. 768/2023, gli imponeva di provvedere entro un termine, nominando in difetto il Prefetto quale Commissario ad acta.
Con successiva delibera consiliare il Comune reiterava il diniego, invocando sopravvenienze di fatto. La società propose ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo provvedimento e, in via gradata, l’annullamento; il Commissario, dal canto suo, chiese al Tribunale se la delibera integrasse ottemperanza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, vertenti sulla medesima questione incidentale, e nega la necessità del mutamento del rito. Richiamando l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 875 del 2019, il Tribunale ricorda che dinanzi al giudice dell’ottemperanza le domande vanno qualificate: ove il nuovo provvedimento costituisca violazione o elusione del giudicato, se ne dichiara la nullità e la domanda di annullamento diviene improcedibile. Nel caso concreto la palese nullità rende superfluo ogni provvedimento sul rito.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente, già disattesa nei precedenti gradi, il Collegio affronta il merito. La delibera impugnata si fonda su ritenute sopravvenienze emerse dopo la sentenza ottemperanda, ma così facendo il Comune non tiene conto dei limiti del giudicato e contravviene all’ordine di leale ottemperanza impartito con la pronuncia n. 768/2023.
La leale ottemperanza avrebbe imposto la rigorosa coerenza tra quanto assentito in sede pianificatoria e gli atti applicativi destinati a concretizzare l’opera, concordata con tutti gli enti coinvolti, a partire dalla Provincia. In virtù della portata cogente del PTCP, trattandosi di infrastruttura di competenza provinciale, il Comune non avrebbe potuto che approvare la variante richiesta, in esecuzione della prescrizione del medesimo strumento. Il nuovo diniego reitera quindi un radicale contrasto con la pianificazione sovraordinata e con le pronunce di primo e secondo grado.
Constatata la nullità del provvedimento e assorbite le ulteriori censure, il Tribunale risponde al Commissario che la delibera nulla non integra ottemperanza e gli assegna trenta giorni per l’emanazione dei provvedimenti consequenziali, in particolare l’approvazione della variante. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità e della conflittualità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.