Ottemperanza alla Carta del docente: esecuzione delle sentenze di merito (TAR Campania n. 8444 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo azionato è divenuto definitivo e l’amministrazione è rimasta inerte oltre il termine fissato dalla legge. Il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, integrano i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina quindi all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo, designando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’esecuzione di due titoli giurisdizionali che le riconoscono il beneficio economico annuo di 500,00 euro per l’aggiornamento e la formazione, erogato tramite la Carta del docente. Il primo titolo è la sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando l’amministrazione all’accredito di complessivi 1.500,00 euro ed escludendo l’anno 2019/20. Il secondo titolo è la sentenza d’appello che, in parziale riforma, ha riconosciuto il medesimo diritto anche per l’anno scolastico 2019/2020, con emissione di un ulteriore buono di 500,00 euro.
L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La documentazione in atti attesta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Integrati i requisiti dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza è stato designato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del dirigente della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale è stato determinato in 500,00 euro, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico dell’amministrazione, che potrà esigere la somma all’esito dello svolgimento delle funzioni sulla base di adeguata documentazione. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza, seguono la soccombenza e sono liquidate in 700,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.