Ottemperanza: dichiarata cessazione della materia del contendere se l’amministrazione adempie dopo il ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 392 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione dimostri di aver dato esecuzione al giudicato, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La sopravvenuta ottemperanza, tuttavia, non esonera l’amministrazione soccombente dalla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, atteso che l’adempimento tardivo ha reso necessario il ricorso per l’esecuzione del giudicato, né dal rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente non a ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, dichiarativa del proprio diritto all’assegnazione dei benefici previsti dalla normativa in materia di supplenze. Il giudicato, formatosi per mancata impugnazione nei termini di legge, era stato notificato all’amministrazione ed era munito di attestazione di conformità.
L’amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto spontaneamente all’esecuzione della pronuncia, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che nel corso del giudizio l’amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sebbene solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a coltivare la domanda, non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso una pronuncia nel merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce, in tali evenienze, l’esito processuale corretto, in quanto la sopravvenuta esecuzione del giudicato priva la controversia del suo oggetto. Il Collegio ha, nondimeno, evidenziato che l’adempimento tardivo non poteva restare senza conseguenze sul piano delle spese processuali.
L’amministrazione, infatti, ha dato causa al giudizio non avendo ottemperato spontaneamente e tempestivamente alla pronuncia, costringendo la ricorrente a esperire il rimedio dell’ottemperanza. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, il Collegio ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate forfetariamente, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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