Obbligo del Ministero di concludere il riconoscimento dei titoli esteri (TAR Lazio n. 8080 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste in capo all’Amministrazione indipendentemente dall’esito del procedimento, essendo sufficiente la presentazione dell’istanza e l’inutile decorso del termine. Nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per l’adozione del provvedimento finale è fissato dal d.lgs. n. 206/2007, che prevede un termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e un successivo termine di tre mesi per la decisione, con possibile estensione fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda in data 26 marzo 2025 volta ad ottenere il riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorsi i termini di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento, lamentando l’illegittimità dell’inerzia e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Il Ministero si era costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza tuttavia dimostrare l’avvenuta conclusione del procedimento o la sussistenza di ostacoli all’adozione del provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Il Collegio ha osservato come, per configurare l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, siano necessari e sufficienti due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti erano integrati, essendo rimasta l’Amministrazione inerte di fronte alla domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente.
Quanto al termine per provvedere, il Collegio ha richiamato il d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che l’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, accerti la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo le necessarie integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo può estendersi fino a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni.
Alla luce di tali disposizioni, il TAR ha accertato che l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, né aveva richiesto integrazioni documentali, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, all’emanazione di un provvedimento espresso sulla domanda di riconoscimento, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta che provveda nel termine di 90 giorni.
Il Collegio ha infine precisato che, nell’adozione del provvedimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi euromnitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enunziati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, che hanno definito la questione del riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.