Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento e rimborso del contributo unificato (TAR Abruzzo n. 8 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la parte ricorrente attesti l’intervenuto integrale pagamento del credito azionato, non residuando alcun interesse alla decisione. In tale evenienza, pronunciando sulla domanda di esecuzione della sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo è tenuto a compensare le spese processuali e a porre a carico dell’Amministrazione resistente il rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.m. n. 115/2002. La regola del rimborso del contributo unificato opera indipendentemente dalla soccombenza virtuale, trovando fondamento nel principio per cui la cessazione della materia del contendere determina l’improcedibilità della domanda e, con essa, l’obbligo di restituzione delle spese anticipate dalla parte che non ha dato causa al giudizio.
Il Fatto
La parte ricorrente, difesa da un avvocato dichiaratosi antistatario, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Abruzzo al fine di ottenere l’esecuzione coattiva del titolo giudiziale.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente provvedeva al pagamento integrale del credito. Con memoria depositata il 4 dicembre 2025, la parte ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo al Collegio di prenderne atto e di regolare le spese secondo i criteri di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, Sezione Prima, ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuto integrale saldo del credito costituisce circostanza idonea a far ritenere cessata la materia del contendere: una volta ricevuto quanto dovuto, non residua alcun interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito della controversia.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando non vi sia più alcuna utilità per la parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. In tal caso, la pronuncia assume natura dichiarativa di una situazione già verificatasi in fatto, con conseguente esaurimento della funzione giurisdizionale richiesta.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in coerenza con la natura della pronuncia che non definisce il rapporto sostanziale. Ha invece posto il rimborso del contributo unificato a carico della parte resistente, richiamando l’art. 13, comma 6-bis, del d.m. n. 115/2002: trattandosi di un onere anticipato dalla parte ricorrente per l’accesso alla giustizia, la sua restituzione segue il criterio per cui l’Amministrazione, avendo dato causa al giudizio con il proprio inadempimento, deve sopportarne il costo finale. La decisione si inserisce nell’orientamento per cui la compensazione delle spese non può implicare la rinuncia al rimborso del contributo unificato in favore della parte che ha visto riconosciuta la propria pretesa solo dopo l’iniziativa giudiziale.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con spese compensate e rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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