Ottemperanza e commissario ad acta per ricostruzione carriera del docente (TAR Sardegna n. 1029 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in favore di un docente, ove sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione il termine per provvedere, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La sentenza da eseguire può ritenersi passata in giudicato anche in assenza dell’attestazione di cancelleria, alla luce del principio di non contestazione, quando l’Amministrazione non abbia dedotto nulla al riguardo. Il commissario ad acta, ove ricorra incapienza dei capitoli di bilancio, può avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2 dell’art. 14 citato.
Il Fatto
Una docente agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione integrale della carriera a fini anche giuridici, con pieno computo dei servizi non di ruolo, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 4 novembre 2024, era passata in giudicato e, decorso infruttuosamente anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo esecutivo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la sentenza oggetto di ottemperanza doveva considerarsi passata in giudicato in virtù del principio di non contestazione, pur in mancanza dell’attestazione di cancelleria, non avendo il Ministero dedotto alcunché in ordine all’avvenuta esecuzione della pronuncia, essendosi costituito con un atto di mera forma.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la sentenza n. 409/2024 era stata notificata al Ministero in data 4 novembre 2024 e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 28 aprile 2026, risultando pertanto inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, disponendo che l’Amministrazione desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, ricostruendo la carriera della ricorrente nei termini precisati dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dal momento della richiesta di intervento da parte della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.