Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e condanna alle spese del convenuto virtualmente soccombente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 123 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con il rito abbreviato ex art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 presuppone il parere favorevole della Procura regionale, sia in ordine all’an sia in ordine al quantum, e l’effettivo versamento della somma determinata dal Collegio nel termine fissato. L’ammissione al rito non richiede l’accertamento pieno della responsabilità, ma esclude la definizione agevolata in presenza di un “doloso arricchimento” del convenuto, quale causa ostativa. Il convenuto che aderisce alla proposta formulata dalla Procura e ottiene la definizione del giudizio è da considerarsi virtualmente soccombente; conseguentemente, il Collegio, investito ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c. del potere di provvedere sulle spese di lite, deve condannarlo al pagamento delle stesse in favore dell’erario, secondo la giurisprudenza costante della Sezione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti aveva citato in giudizio un funzionario della ATS, convenuto, per sentirne condannare il pagamento, in favore dell’Amministrazione di appartenenza, della somma di euro 10.000,00, oltre accessori, a titolo di danno all’immagine. La notizia di danno era pervenuta in seguito a un’indagine penale avviata nei confronti del medesimo soggetto per reati commessi in violazione dei doveri d’ufficio.
Il convenuto, costituendosi, aveva proposto istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 4.000,00, pari al 40% del danno contestato. In sede di discussione camerale, la Procura, preso atto dell’avvenuto versamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria e del conseguente venir meno dell’elemento del “doloso arricchimento”, aveva riformulato in senso favorevole il proprio parere, originariamente negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., avendo la Procura reso parere favorevole all’ammissione e avendo il convenuto provato l’avvenuto versamento dell’importo di euro 4.000,00, come determinato dal decreto di ammissione, e l’incasso da parte dell’Amministrazione danneggiata.
La Corte ha quindi osservato che la norma attribuisce al giudice contabile il potere di provvedere anche sulle spese di giudizio. La liquidazione di tali spese, effettuata come in dispositivo, è stata posta a carico del convenuto, il quale, pur avendo ottenuto una definizione agevolata della controversia, risulta “virtualmente soccombente” alla luce degli elementi probatori acquisiti, ivi incluse le risultanze del processo penale, che evidenziano con sufficiente chiarezza la sua responsabilità per la condotta illecita ascritta. La decisione si uniforma alla giurisprudenza costante della Sezione, che applica il criterio della soccombenza virtuale anche nell’ambito del rito abbreviato.
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Nota della Redazione
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