Il conto giudiziale deve rispettare le categorie carico, scarico e rimanenze, con divieto di deroghe regolamentari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 222 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile deve rappresentare la gestione in modo chiaro e intellegibile, esponendo le categorie del carico, dello scarico e delle rimanenze secondo lo schema fissato dagli artt. 616 e 626 del R.D. n. 827/1924, il cui contenuto è stato ripreso e precisato dall’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002. L’autonomia regolamentare riconosciuta alle Amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile dall’art. 2 del d.P.R. n. 254/2002 non può coinvolgere le modalità di compilazione del conto giudiziale, disciplinate da fonti di rango primario non derogabili da atti regolamentari. La presenza del funzionario terzo al passaggio di consegne, ex art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, non è un mero adempimento formale: la sua sottoscrizione determina l’effetto liberatorio per l’agente cessante e accerta la regolare assunzione degli obblighi da parte del subentrante. La violazione di tali prescrizioni comporta la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico, pur in assenza di ammanchi o criticità sostanziali.
Il Fatto
Il giudizio concerne il conto giudiziale n. 85229 reso dall’agente contabile, quale consegnatario dei materiali R.E.M.A. per la Zona telecomunicazioni “Veneto” della Polizia di Stato, per l’esercizio 2022. Il conto, relativo all’ultima gestione dell’agente, è stato redatto secondo schemi elaborati da una commissione interna che ha distinto i beni detenuti in debito di custodia da quelli in debito di vigilanza, senza riprodurre lo schema carico-scarico-rimanenze e ricostruendo i beni in custodia per differenza aritmetica.
Il magistrato istruttore ha segnalato al Collegio la non conformità del conto alle previsioni del d.P.R. n. 254/2002 e la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne nelle forme di legge, senza l’intervento del funzionario terzo. Nel giudizio sono intervenuti l’agente contabile e l’Amministrazione della Polizia di Stato, sostenendo la legittimità della disciplina speciale applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che il giudizio di conto accerta la regolarità della gestione, non la responsabilità dell’agente, e che il conto deve rappresentare i fatti di gestione in modo chiaro e continuativo. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può essere invocato per derogare all’obbligo di rendicontazione secondo i moduli legali: l’assenza di ammanchi o il rispetto di prassi interne non escludono l’irregolarità del conto non conforme ai presupposti di chiarezza richiesti dalla legge.
Sul tema principale, la Corte esclude che l’art. 2 del d.P.R. n. 254/2002 legittimi deroghe alle modalità di compilazione del conto giudiziale. La disposizione regolamentare attribuisce alle Amministrazioni con autonomia contabile la facoltà di disciplinare categorie e nomenclature dei beni, ma non incide sul contenuto del conto, che è regolato da norme di rango primario: l’art. 35, comma 3, R.D. n. 1214/1934 e gli artt. 616 e 626 del R.D. n. 827/1924. L’art. 23, comma 2, d.P.R. n. 254/2002 costituisce solo una riformulazione lessicale di principi già vigenti, non una fonte derogabile.
Il cosiddetto metodo differenziale, che ricava i beni in custodia per differenza tra le categorie composite, non è conforme alla legge: il conto deve contenere tutti i dati previsti dalle disposizioni citate, senza richiedere al giudice contabile estrapolazioni o elaborazioni non esposte. In coerenza con il precedente della Sezione n. 4/2025, il conto deve esibire carico, scarico e rimanenze, elementi essenziali per la sua verifica.
Quanto alla mancata redazione del verbale di passaggio di consegne, la Corte precisa che la sottoscrizione del funzionario terzo ex art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 ha effetti liberatori nei confronti dell’agente cessante e di accertamento degli obblighi del subentrante. Le verifiche compiute dall’Amministrazione non possono surrogare tale modulo legale, essendo finalizzate ad altri scopi.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, il conto non può essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico, pur senza criticità sostanziali o ammanchi. Le spese di giudizio non sono poste a carico delle parti, considerata la natura del procedimento.
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Nota della Redazione
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