Obbligo di rendiconto delle spese elettorali e sanzioni per l’omesso invio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 130 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni comunali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. L’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente su partiti, movimenti, liste e gruppi, restando escluse le spese dei singoli candidati a sindaco o consigliere comunale, per le quali opera il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello. Il rendiconto va redatto secondo i prospetti allegati alla delibera e trasmesso entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale; il mancato invio entro tale termine comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.

Il Fatto

In vista del turno ordinario delle elezioni amministrative 2024, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte è chiamato a individuare i soggetti tenuti alla rendicontazione e a definire le modalità di presentazione dei rendiconti. I Comuni piemontesi con popolazione superiore a 30.000 abitanti interessati al turno elettorale sono individuati dalla delibera in otto enti.

Il Collegio rileva la necessità di informare i soggetti obbligati circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la documentazione da trasmettere, e ritiene opportuno predisporre un apposito schema con le voci obbligatorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a) del D.L. n. 91/2014, che, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

La prima precisazione riguarda l’ambito soggettivo. L’obbligo di rendicontazione sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi. Restano escluse le spese dei singoli candidati alla carica di sindaco o consigliere comunale, per le quali l’obbligo di rendicontazione grava sul Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 14 della legge n. 515/1993.

Quanto al contenuto, i rendiconti devono essere redatti secondo i prospetti allegati, dedicati rispettivamente alle fonti di finanziamento e alle spese sostenute, con gli elenchi riepilogativi dei giustificativi e dei relativi pagamenti. Le spese vanno classificate secondo le categorie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Il Collegio richiede la firma di una persona fisica che rappresenti il partito, la lista, il movimento o il gruppo, con riferimento telefonico e di posta elettronica.

Il Collegio chiarisce inoltre che l’obbligo di rendicontazione sussiste anche qualora non siano state sostenute spese né effettuata alcuna raccolta di fondi, e fissa il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale per la trasmissione, ammettendo il formato digitale o cartaceo.

Il mancato invio dei rendiconti entro il termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, compresa tra euro 50.000 ed euro 500.000. La deliberazione è trasmessa ai Presidenti dei Consigli comunali degli enti interessati per il successivo inoltro ai rappresentanti delle formazioni politiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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