Inammissibile il parere del Comune sul rilevamento dei limiti di velocità (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 113 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha ad oggetto esclusivamente quesiti in materia di contabilità pubblica, connotati dai requisiti di generalità ed astrattezza. La nozione di contabilità pubblica, pur dinamica e comprensiva della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, non può essere estesa fino a ricomprendere qualsivoglia attività dell’ente che presenti, anche solo indirettamente, riflessi di natura finanziaria. Il mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio non è criterio sufficiente a radicare la competenza consultiva. Ne consegue l’inammissibilità oggettiva del parere che investa l’interpretazione di norme del codice della strada, estranee alla materia contabile, e che prospetti la soluzione di un caso concreto rimesso alla discrezionalità dell’ente, con il rischio di interferire con le funzioni giurisdizionali di altre autorità.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere in funzione consultiva. L’ente si trova a fronteggiare una problematica concreta legata all’utilizzo di dispositivi automatici di rilevamento della velocità approvati, ma non omologati.
Il quesito si articola in due domande. La prima chiede se sia legittimo proseguire negli accertamenti automatici della velocità, alla luce delle pronunce di legittimità e dei chiarimenti ministeriali richiamati dal Sindaco. La seconda chiede se le spese liquidate dal giudice di pace a favore dei ricorrenti, nei casi di annullamento dei verbali, possano configurare un danno erariale per il Comune. Il CAL, rilevando l’assenza di pronunciamenti contabili sul tema, ha rimesso la trattazione del merito alla Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare il vaglio di ammissibilità dell’istanza, alla luce dei consolidati indirizzi della Sezione delle autonomie. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo stata avanzata dal Sindaco per il tramite del CAL e nei termini di legge. Il nodo è invece oggettivo.
La funzione consultiva, in ragione della posizione di terzietà della Corte e a tutela dell’autonomia gestionale dell’ente, deve riguardare quesiti di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. In tal modo si esclude che le Sezioni regionali diventino organi di consulenza generale delle autonomie locali o si ingeriscano nell’esercizio concreto dell’attività amministrativa che sono chiamate a controllare.
Richiamando la delibera delle Sezioni riunite n. 54 del 17 novembre 2010, la Sezione riconosce una nozione dinamica di contabilità pubblica, comprensiva della gestione del bilancio, della sana gestione finanziaria e degli equilibri nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. Tale nozione non può però estendersi fino a ricomprendere qualsivoglia attività dell’ente che abbia riflessi finanziari. Il fatto che un’attività comporti, direttamente o indirettamente, una spesa non basta a radicare la competenza consultiva, come confermato dalle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 3/2014 e n. 17/2020/QMIG.
La Sezione ribadisce inoltre che la funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi a quella degli organi giurisdizionali, secondo la deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG. Applicando tali coordinate, il parere è dichiarato inammissibile: la richiesta attiene all’interpretazione di norme sul rilevamento dei limiti di velocità, materia del codice della strada estranea alla contabilità pubblica. La presenza di pronunce di giurisdizioni diverse è sintomo di tale estraneità, e la questione difetta dei connotati di generalità e astrattezza, riguardando la soluzione di un caso concreto.
Per le medesime ragioni è integralmente inammissibile anche il secondo quesito. La valutazione sulla presunta illiceità accertativa produttiva di danno erariale, oltre a vertere su una fattispecie concreta e a poter interferire con le funzioni giurisdizionali di altre autorità o della stessa Corte, tocca solo tangenzialmente la contabilità pubblica e resta assorbita nel quesito principale.
Nota della Redazione
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