Nessun interesse ad agire se la pensione retributiva già assorbe il beneficio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 162 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che, alla data del 31.12.1995, già goda di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema interamente retributivo non ha interesse ad agire per ottenere l’applicazione del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, perché quel beneficio è assorbito nel criterio di calcolo più favorevole già applicato. Ne deriva che il ricorso proposto per conseguire quel beneficio va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, non già accolto nel merito. Il giudice di primo grado, che riconosca il diritto senza verificare l’utilità concreta ritraibile dalla pronuncia, incorre in errore di giudizio.
Il Fatto
Due ex appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, con anzianità contributiva superiore ad anni diciotto alla data del 31.12.1995, hanno agito davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha accolto la domanda con la sentenza n. 452/2023, pubblicata il 4.7.2023.
L’INPS ha proposto appello, lamentando che i ricorrenti già percepivano la pensione con il sistema interamente retributivo, anziché misto, e che pertanto il beneficio invocato era privo di utilità concreta. Ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 54 e l’omesso rilievo del difetto di interesse ad agire. Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove da un dato di fatto non contestato: al momento della proposizione della domanda i ricorrenti godevano già di una pensione calcolata con il criterio retributivo, il più favorevole. Su questa premessa la Corte costruisce il proprio ragionamento, che è essenzialmente di ordine processuale.
Il beneficio dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 risulta assorbito nel trattamento pensionistico già in godimento. Da qui l’assenza di qualsiasi utilità concreta che gli appellati potrebbero ritrarre da una eventuale pronuncia di accoglimento.
Il primo giudice ha quindi errato nel riconoscere il diritto invocato, anziché dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. La Corte ribadisce che l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione, verificabile d’ufficio, e che la sua carenza preclude l’esame del merito.
Quanto al metodo, la Sezione richiama i principi di sinteticità degli atti del giudice di cui all’art. 5, comma 2, c.g.c., rafforzati in materia pensionistica dall’art. 167, comma 4, c.g.c., e si conforma al proprio precedente conforme ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) c.g.c. e dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. Rinvia pertanto alle pronunce di questa Corte intervenute in casi analoghi, tra cui la Sez. I App. n. 516/2021 e la Sez. II App. n. 74/2024.
In accoglimento del gravame la sentenza impugnata è interamente riformata e la domanda introduttiva dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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