Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 154 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, quando una sopravvenienza elimina la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronuncia richiesta. Qualora il riconoscimento della pretesa avvenga dopo la proposizione della domanda, le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e gravano sull’amministrazione resistente, ancorché il giudizio si chiuda con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’amministrazione dello Stato, agiva dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, in applicazione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 57/2022. L’INPS aveva inizialmente opposto la mancata ricezione della documentazione necessaria alla riliquidazione, nonostante l’amministrazione di appartenenza avesse comunicato la disponibilità degli atti.
Nel corso del giudizio, l’Istituto previdenziale comunicava di avere rideterminato il trattamento pensionistico, disponendo l’accredito degli arretrati con il rateo di maggio 2026. Il ricorrente, avendo verificato l’avvenuto adeguamento, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’INPS alla refusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando viene meno la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per effetto di circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio e sul processo stesso, eliminando la necessità di una pronuncia nel merito (richiama Cass. n. 16891/2021, n. 19845/2019, n. 22446/2016 e n. 6909/2009).
Nel caso di specie, entrambe le parti avevano dato atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, essendo stato riconosciuto ed erogato l’adeguamento contrattuale invocato. La Corte dichiara quindi cessata la materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito del ricorso.
Sul fronte delle spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’INPS: il riconoscimento di quanto dovuto al ricorrente è avvenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La circostanza che l’amministrazione abbia poi aderito alla richiesta di cessazione non elide l’esito sostanziale, che vede la pretesa accolta solo in corso di causa. La condanna alle spese è disposta direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura equitativamente liquidata.
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Nota della Redazione
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