Ricorso pensionistico reiterativo e inammissibile per giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 41 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per reiterazione, il ricorso con cui il ricorrente riproponga la medesima pretesa già dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, quando non riformuli effettivamente la domanda né si confronti con i motivi di inammissibilità già evidenziati. La riqualificazione della domanda amministrativa come “meramente cautelativa” non muta la natura della pretesa fatta valere in giudizio né rimuove gli ostacoli processuali definitivamente accertati. Il thema decidendum identico e la mera contestazione del dedotto vulnus della precedente pronuncia non integrano una nuova domanda, ma un tentativo di riesame della decisione passata in giudicato, esperibile, se del caso, in sede di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolatosi nella Marina Militare nel 1998 e transitato nei ruoli civili per inidoneità al servizio militare, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, con decorrenza da giugno 2017, nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa.
Con un primo ricorso, depositato il 19 novembre 2024, la domanda era stata dichiarata inammissibile: l’art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, invocato dal ricorrente, trova applicazione solo in caso di cessazione definitiva per causa di servizio, mentre il transito nei ruoli civili impone la pensione privilegiata “a domanda”, e l’istanza del 17 gennaio 2025 non aveva ancora superato il termine di 180 giorni per il provvedimento amministrativo. Con un secondo ricorso, depositato il 6 novembre 2025, il medesimo ricorrente ha riproposto la stessa pretesa, qualificando la propria istanza amministrativa come “meramente cautelativa”.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva anzitutto che la domanda sottoposta è, nella sostanza, la medesima già oggetto del ricorso depositato il 19 novembre 2024 e dichiarata inammissibile. Anche in questa sede il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ex art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con decorrenza da giugno 2017, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto liquidare d’ufficio il trattamento al momento del transito nei ruoli civili, senza necessità di istanza di parte.
La Corte evidenzia che la qualificazione dell’istanza amministrativa del 17 gennaio 2025 come “meramente cautelativa” non muta la natura della pretesa fatta valere in giudizio, né rimuove gli ostacoli processuali già definitivamente accertati dalla precedente pronuncia. Il nuovo ricorso non introduce elementi di novità e si limita a riproporre la stessa questione circa l’applicabilità dell’art. 167, comma 1.
Non si rinviene alcuna effettiva riformulazione della pretesa, né alcun serio confronto con i motivi di inammissibilità evidenziati nella precedente pronuncia. Il ricorrente ha riproposto lo stesso thema decidendum, senza quella rielaborazione della domanda che sarebbe stata necessaria per adire nuovamente il giudice su un diverso oggetto.
Il ricorrente, anzi, contesta esplicitamente un dedotto vulnus della precedente sentenza, tentando di confutarne le ragioni: impostazione che sarebbe semmai valsa in sede di appello, senza peraltro fornire elementi utili per una diversa riformulazione della domanda.
Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di domande già giudicate inammissibili con sentenza passata in giudicato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi 500,00 euro.
Nota della Redazione
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