Improcedibile il conto del consegnatario di beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 177 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale, con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non può essere richiesto quando la gestione non involga beni soggetti a custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2023. Il conto, depositato nel giugno 2024, era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La gestione rappresentata nel conto non riguardava, tuttavia, beni mobili o materie per i quali l’agente contabile avesse il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, ritenendo non configurabile l’obbligo di resa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la natura del conto e la sua riconducibilità allo schema legale del conto del consegnatario. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Corte ha rilevato che la gestione oggetto del conto non concerne beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Manca, dunque, il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.

Il Collegio ha aderito alla pacifica giurisprudenza contabile richiamata in decisione, secondo cui non è configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione della Procura regionale è stata pertanto condivisa.

Ne è derivata la dichiarazione di improcedibilità del giudizio in epigrafe, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito ha escluso la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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