Pensione di inabilità e bonus contributivo commisurato al limite di età vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 207 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 attribuisce al dipendente pubblico cessato per inabilità non dipendente da causa di servizio una pensione calcolata sull’anzianità che gli sarebbe spettata al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Il rinvio ai “limiti di età” opera verso le fonti di rango legislativo vigenti al momento della quiescenza e non verso il limite fisso di sessanta anni previsto dall’art. 9, comma 3, D.M. n. 187/1997. La maggiorazione contributiva non può superare il tetto dei quaranta anni e il trattamento non può eccedere l’ottanta per cento della base pensionabile. Il diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità si trasmette agli eredi e si riflette sulla pensione di reversibilità del coniuge superstite.

Il Fatto

Il coniuge della ricorrente, dipendente di una struttura ospedaliera, veniva dispensato dal servizio per inabilità assoluta non dipendente da causa di servizio con decorrenza dal 25 gennaio 2022. L’INPS liquidava la pensione diretta di inabilità con il sistema misto, negando il bonus contributivo previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, sul rilievo che l’interessato, al momento della cessazione, aveva già superato il sessantesimo anno di età.

L’assicurato chiedeva chiarimenti e proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale. Nelle more del giudizio interveniva il decesso e la coniuge si costituiva per la prosecuzione. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per nullità della vocatio in ius, essendo la parte deceduta prima dell’instaurazione del contraddittorio. La ricorrente agisce ora in proprio e quale erede.

La Motivazione della Corte

La questione verte sulla misura della maggiorazione contributiva spettante al pensionato per inabilità. L’INPS sosteneva che, per le decorrenze successive al 1° gennaio 2012, il bonus si calcola secondo le regole del sistema contributivo, nel limite di un’anzianità non superiore a quaranta anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, ai sensi dell’art. 1, comma 15, legge n. 335/1995. Poiché il pensionato aveva superato sessantuno anni, il bonus attribuito era pari a zero.

La Corte rileva che la norma primaria richiama soltanto i “limiti di età previsti per il collocamento a riposo”, senza fissare alcuna soglia. Il limite fisso di sessanta anni discende unicamente dall’art. 9, comma 3, D.M. n. 187/1997, fonte regolamentare subordinata. L’espressione “età pensionabile” va invece riempita di contenuto dalle fonti di pari rango legislativo, con interpretazione conforme ai canoni dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Il collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, che ha riconosciuto l’illegittimità dell’applicazione del limite regolamentare. L’incremento va quindi commisurato al limite anagrafico vigente al momento della quiescenza, fermo restando il tetto dei quaranta anni contributivi e il limite dell’ottanta per cento della base pensionabile.

Il ricorso è accolto. La Corte dichiara il diritto del de cuius alla riliquidazione della pensione di inabilità e, di riflesso, il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di reversibilità. L’INPS è condannato al pagamento delle differenze, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo, oltre alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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