Obbligo di riesame del divieto di detenzione armi su istanza dell’interessato (TAR Campania n. 4991 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 39 del R.D. n. 773/1931 non prevede una durata limitata del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, ma consente il riesame dell’atto in presenza di fatti sopravvenuti che lo giustifichino. La valutazione di affidabilità è ancorata al momento di emanazione del provvedimento; pertanto, a fronte di una specifica istanza dell’interessato che prospetti la sopravvenienza di fatti nuovi o il decorso di un termine ragionevole, l’Autorità di pubblica sicurezza ha l’obbligo di attivare un procedimento di riesame. La relativa inerzia è impugnabile ai sensi del silenzio-inadempimento. L’obbligo di provvedere ex art. 2 della L. n. 241/1990 trova piena applicazione in caso di istanza volta al riesame di un atto di efficacia illimitata, quando venga allegato un mutamento del contesto fattuale.
Il Fatto
Con decreto del 23 ottobre 2012 il Prefetto di Napoli aveva applicato al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, in ragione di una denuncia-querela per minaccia aggravata e atti persecutori, pur dando atto della remissione della querela. In data 19 novembre 2025 l’interessato presentava istanza di revoca del provvedimento, ai sensi dell’art. 39 TULPS, evidenziando l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, l’assenza di altri precedenti e il decorso di un ampio lasso temporale. La Prefettura non riscontrava l’istanza. Il ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 3 e 2 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato principio per cui l’art. 39 del R.D. n. 773/1931, non stabilendo una durata limitata del divieto, consente comunque all’interessato di sollecitare un riesame della propria posizione. La valutazione del Prefetto, infatti, è ancorata al momento di emanazione del provvedimento e non può ritenersi cristallizzata nel tempo, dovendo la P.A. rivalutare l’affidabilità del soggetto alla luce di elementi sopravvenuti.
La Sezione precisa che l’obbligo di provvedere sulle istanze del privato ex art. 2 della L. n. 241/1990, pur essendo escluso in via generale per le domande di riesame di atti inoppugnabili, riespande i propri effetti per i provvedimenti di efficacia illimitata, quando l’istante prospetti fatti nuovi che impongano una rinnovata valutazione (cfr. TAR Campania, Napoli, V, n. 6752/2021, citata dalla Sezione, sent. n. 2500/2025).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti entrambi i presupposti per fondare l’obbligo di provvedere: il decorso di un tempo ragionevole dal 2012 e la sopravvenienza di fatti nuovi, come l’archiviazione del procedimento per remissione di querela e l’assenza di ulteriori condotte ostative. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni.
La pronuncia conferma che l’inerzia su istanza di riesame è sindacabile in sede di silenzio-inadempimento. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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