Graduatorie supplenze docenti: giurisdizione ordinaria sulla rettifica del punteggio (TAR Veneto n. 1124 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’inserimento del personale docente nelle graduatorie provinciali per le supplenze, quando la pretesa sostanziale sia diretta all’accertamento del diritto del singolo al riconoscimento di un determinato punteggio, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. L’attività di formazione e di rettifica delle graduatorie non è qualificabile come concorsuale, perché si svolge con automatismo e in applicazione vincolata delle tabelle allegate ai decreti ministeriali, senza valutazione comparativa dei titoli. Il potere di modifica del punteggio già attribuito è espressione del potere datoriale privatistico, non di una potestà autoritativa discrezionale. Nemmeno il diniego di annullamento in autotutela dell’atto di rettifica sposta la giurisdizione verso il Giudice Amministrativo. Residua invece la giurisdizione amministrativa quando la contestazione investa direttamente le regole generali di formazione delle graduatorie.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze per il biennio 2024/2026, dichiarando il servizio di insegnamento prestato presso i centri di formazione professionale negli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Assegnata la supplenza, l’istituto scolastico ha dapprima convalidato i titoli e confermato il punteggio, poi lo ha rettificato con un successivo decreto, decurtando i tre anni anteriori al 2008/2009, sul presupposto che quei servizi fossero valutabili solo dall’anno scolastico 2008/2009.
La docente ha chiesto invano all’Ufficio Scolastico Regionale l’annullamento in autotutela e ha impugnato davanti al Giudice Amministrativo il decreto di rettifica, il diniego di autotutela e le graduatorie provinciali definitive, chiedendo l’accertamento del punteggio dovuto. Rinunciata la sospensiva, il Collegio ha prospettato alle parti la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 63, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001, che devolve al Giudice Ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Su tale giurisdizione non incide la circostanza che vengano in questione atti amministrativi presupposti, suscettibili di disapplicazione incidentale.
La linea di discrimine è tracciata sul petitum sostanziale. Se la domanda investe direttamente l’annullamento dell’atto generale o normativo e solo per effetto della sua rimozione si giunge all’accertamento del diritto all’inserimento, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo. Se invece l’istanza è diretta all’accertamento del diritto del singolo docente, che scaturisce dalla normazione primaria — eventualmente previa disapplicazione dell’atto che lo precluda — la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 17123 del 2019.
La Corte richiama la distinzione tra procedura di formazione delle graduatorie e procedura concorsuale. Quest’ultima presuppone bando, valutazione comparativa e graduatoria finale che individua i vincitori. Le graduatorie per le supplenze, invece, non richiedono alcuna selezione: i punteggi sono attribuiti dal sistema informatico in applicazione delle tabelle ministeriali, senza commissioni di concorso. Ne segue che l’inserimento nella corretta posizione è attività esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo, secondo le Sezioni Unite n. 10538 del 2023 e n. 22693 del 2022, quest’ultima intervenuta in superamento dell’isolato orientamento di Sez. Un. n. 21198 del 2017.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la pretesa azionata non riguarda la disciplina generale delle graduatorie, bensì la tutela del diritto ai punteggi già conseguiti. L’atto del dirigente scolastico che li ha decurtati involge la gestione della graduatoria e la posizione soggettiva dell’interessata. L’esercizio del potere di autotutela, negato dall’Ufficio Scolastico Regionale, non muta la natura della posizione dedotta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del Giudice Ordinario del lavoro, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm.. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.