Effetti del pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025: il ricorso è improcedibile, non cessazione della materia (TAR Lazio n. 13502 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento ridotto ex art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025, conv. con mod. dalla legge n. 118/2025, produce la cessazione della materia del contendere solo sul piano sostanziale: il bene della vita conseguito (pagamento ridotto) è diverso da quello richiesto con il ricorso (annullamento dei provvedimenti impugnati). Dal punto di vista processuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Veneto e il Ministero della Salute hanno ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback).
In vista dell’udienza, la società ha depositato una nota con cui ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che il tenore letterale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 prevede che al pagamento ridotto consegua la «cessazione della materia del contendere» con compensazione delle spese.
Tuttavia, il giudice precisa che dal punto di vista processuale la fattispecie integra un’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il bene della vita conseguito con il pagamento ridotto è, infatti, diverso da quello cui il ricorso era indirizzato: l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, invece, che il provvedimento impugnato sia venuto meno o abbia perso efficacia, circostanza che non ricorre nel caso di specie, dove l’amministrazione ha semplicemente incassato le somme in misura ridotta.
Conseguentemente, il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in ragione dell’andamento del giudizio.
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Nota della Redazione
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