Inconferibilità incarichi pubblici e abrogazione sopravvenuta dell’art. 7 d.lgs. n. 39/2013 (TAR Lazio n. 1748 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, con la conseguenza che l’amministrazione deve tener conto delle modifiche normative intervenute nel corso del procedimento. Ne deriva che, quando l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 sia stato abrogato prima dell’adozione del provvedimento finale, l’A.n.a.c. non può più accertare l’inconferibilità dell’incarico, essendo venuto meno, per effetto consequenziale, il potere di vigilanza di cui all’art. 16 d.lgs. n. 39/2013. La nullità dell’incarico e del relativo contratto, prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 39/2013, postula il previo accertamento dell’inconferibilità: in difetto, essa resta sterilizzata dalla sopravvenuta abrogazione della norma imperativa.
Il Fatto
Una società e un soggetto che aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione impugnavano la delibera con cui l’A.n.a.c. aveva accertato l’inconferibilità di quell’incarico, in quanto attribuito a chi era, all’epoca della nomina, consigliere comunale.
Nel corso del procedimento di vigilanza, l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 era stato abrogato dall’art. 21, comma 5-quinquies, D.L. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, e l’abrogazione era stata poi confermata dall’art. 2, comma 1, legge n. 122/2025. L’Autorità, ciò nonostante, aveva concluso il procedimento dichiarando l’inconferibilità «allo stato venuta meno» e imponendo alla società di comunicare la nullità dell’atto di conferimento e di contestare la causa di inconferibilità ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 39/2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e in parte soggettiva e li ha ritenuti entrambi fondati. Il nodo giuridico riguarda il rapporto tra l’abrogazione sopravvenuta della norma sostanziale e il potere di accertamento esercitato dall’Autorità.
Secondo il TAR, l’A.n.a.c. ha errato nel ritenere che l’abrogazione dell’art. 7 d.lgs. n. 39/2013 non incidesse sul potere di vigilanza. L’art. 16 d.lgs. n. 39/2013 attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del decreto: caduto il divieto di conferimento, è venuta meno anche la norma attributiva del potere. L’Autorità non può vigilare sul rispetto di una regola che non esiste più.
Il Collegio ha precisato che, se l’inconferibilità fosse stata accertata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 202/2024, quest’ultimo non avrebbe potuto incidere retroattivamente sull’atto già adottato. Nella specie, invece, il provvedimento è stato emanato dopo, applicando una norma abrogata e un potere accertativo non più vigente. L’accertamento “ora per allora” degli illeciti non è consentito dopo che la legge ha riqualificato come lecito il comportamento.
Il Collegio ha richiamato una consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio tempus regit actum impone di considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento e di valutare la legittimità del provvedimento con riferimento alla disciplina vigente al tempo della sua adozione. L’atto impugnato, inoltre, non è meramente accertativo, poiché fa discendere dall’accertamento conseguenze di tipo sanzionatorio e prefigura ulteriori sanzioni.
Quanto alla nullità dell’incarico e del contratto ex art. 17 d.lgs. n. 39/2013, il TAR ha escluso che essa possa operare quando l’incarico sia divenuto lecitamente conferibile. La nullità ha operatività condizionata, postulando l’accertamento dell’effettiva inconferibilità: il mancato o tardivo accertamento la rende inoperativa. In via analogica, il Collegio ha richiamato l’art. 2332, comma 5, cod. civ., secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata, e l’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, che rinvia all’art. 2409 cod. civ., confermando che anche lì l’accertamento della nullità presuppone la persistenza della violazione.
Assorbite le ulteriori censure per il principio della ragione più liquida, il TAR ha accolto i ricorsi e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2332 c.c. – Nullità della società
- Art. 2409 c.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47