Trasformazione di Centro Diurno Disabili: la scelta organizzativa dell’Amministrazione non è manifestamente illegittima (TAR Lombardia n. 549 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un servizio diurno per persone con disabilità, quale il Centro Diurno Disabili in Centro Socio Educativo, costituisce espressione della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. L’adozione della scelta organizzativa all’esito di un percorso di confronto con le famiglie degli utenti e con i rappresentanti degli ospiti presenti al Tavolo permanente esclude il vizio di difetto di partecipazione procedimentale. In sede cautelare, il ricorso è privo di fumus boni iuris quando la documentazione versata in atti smentisca la prospettazione di parte circa l’esclusione degli interessati dal procedimento.
Il Fatto
Alcuni soggetti, tramite i rispettivi amministratori di sostegno, impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva determinato di trasformare il Centro Diurno Disabili Anfossi in Centro Socio Educativo, disponendo il trasferimento degli ospiti in altre strutture. Con successivi motivi aggiunti, il ricorso veniva esteso alla Deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2026 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2025, atti con cui era stato definito il quadro di riorganizzazione dei servizi diurni comunali per persone con disabilità.
I ricorrenti lamentavano, in particolare, la sistematica esclusione degli utenti e dei loro amministratori di sostegno da qualsiasi forma di partecipazione effettiva al procedimento decisionale. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e alla domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da apprezzabili profili di fondatezza alla luce del necessario giudizio sommario proprio della fase cautelare.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva adottato la delibera di riorganizzazione all’esito di un percorso di confronto sia con le famiglie degli utenti del Centro Diurno Disabili, sia con i rappresentanti degli ospiti presenti al Tavolo permanente. Tale riscontro documentale smentisce quindi l’assunto di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una sistematica esclusione degli interessati da ogni forma di partecipazione effettiva.
Quanto al merito della scelta organizzativa, la trasformazione del Centro Diurno Disabili in Centro Socio Educativo risulta motivata sia nella delibera di riorganizzazione dei servizi per la disabilità, sia nella successiva deliberazione di Giunta con cui sono stati approvati gli indirizzi per il potenziamento dei servizi diurni comunali per la disabilità. Tali atti individuano come finalità dell’intervento il miglioramento della filiera dei servizi diurni, il potenziamento dell’offerta rivolta ai minori con disabilità e il consolidamento delle forme innovative di residenzialità già esistenti.
Alla luce di tali elementi, la trasformazione del servizio si configura come scelta organizzativa riconducibile all’ambito delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, che non presenta profili di manifesta illegittimità tali da giustificare la misura cautelare richiesta. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.