L’ottemperanza per la carta docente segue il giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2986 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammesso avverso l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta, integra i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza, decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, senza liquidazione di compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio.
Nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, il provvedimento era rimasto inadempiuto. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, nonché la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’Amministrazione di darvi completa esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, precisando che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non sarebbe stata liquidata alcuna somma a suo favore.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ha ravvisato i presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che a esse si sarebbe potuto provvedere su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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