Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: giudizio del medico competente non necessario (TAR Toscana n. 1714 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del pubblico dipendente che non abbia assolto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, costituisce atto vincolato e non richiede il giudizio del medico competente ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, poiché la disciplina emergenziale e quella della sorveglianza sanitaria ordinaria hanno ambiti e finalità differenti. L’istanza di differimento della vaccinazione può essere accolta solo in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. Una volta accertata l’assenza di formale esenzione, l’Amministrazione non può sottrarsi all’adozione del provvedimento sospensivo, né residuano margini per una questione di legittimità costituzionale, essendo la materia già scrutinata dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio con qualifica di appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ha disposto nei suoi confronti la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. L’Amministrazione lo aveva preventivamente invitato a documentare l’assolvimento dell’obbligo o la sussistenza di un’ipotesi di esenzione, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021.
Il ricorso investe anche l’invito a produrre documentazione, la circolare del Capo della Polizia e le fonti normative di rango primario, con contestuale domanda di risarcimento del danno. Il ricorrente ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità relative all’obbligo vaccinale.
La Motivazione della Corte
Con la prima censura il ricorrente sostiene che l’atto di accertamento sarebbe illegittimo per carenza del giudizio del medico competente ex d.lgs. n. 81/2008, unico soggetto abilitato a valutare l’impossibilità temporanea di svolgere l’attività lavorativa. Il TAR respinge la doglianza rilevando che le due discipline hanno ambiti di applicazione e finalità distinti: l’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 regola la sorveglianza sanitaria ordinaria, mentre la normativa emergenziale introduce una disciplina autonoma e speciale a tutela della salute pubblica.
Il Collegio richiama l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, secondo cui solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, l’obbligo non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita. Nel caso concreto tali condizioni non risultano documentate con le modalità previste. In assenza di una formale esenzione, il provvedimento di sospensione costituiva dunque atto vincolato, rispetto al quale non residuava alcuna discrezionalità.
Quanto alle censure di illegittimità costituzionale, il TAR le ritiene infondate e nega la rimessione alla Corte costituzionale. Le questioni sono state già affrontate dalle sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023, i cui principi sono estensibili alla fattispecie. Il giudice amministrativo ne ripercorre i passaggi essenziali: l’imposizione dell’obbligo attiene al principio di solidarietà; il rischio di eventi avversi non comporta illegittimità, rientrando nella discrezionalità del legislatore; l’obbligo è stato introdotto gradualmente in base all’andamento epidemiologico.
Sul versante della proporzionalità, il TAR ricorda che l’alternativa dei test diagnostici avrebbe comportato costi insostenibili per il sistema sanitario e che le conseguenze del rifiuto sono contenute nella durata e nell’intensità, trattandosi di sospensione del rapporto senza conseguenze disciplinari. Quanto al consenso informato, in presenza di un obbligo di legge il consenso in senso tecnico non è necessario, essendo sufficiente che il soggetto riceva le più ampie informazioni. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile tra vaccinati e non vaccinati, trattandosi di situazioni non equivalenti. La durata della misura superiore allo stato di emergenza va letta in senso costituzionalmente orientato, cessando la sospensione con il venir meno della situazione emergenziale.
Il ricorso è respinto nel merito, con rigetto della domanda risarcitoria per la rilevata legittimità dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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