Obbligo vaccinale del sanitario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1594 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La situazione giuridica vantata dal sanitario è di diritto soggettivo e non è intermediata dall’esercizio del potere amministrativo, poiché la legge predetermina integralmente presupposti, termini ed effetti della misura. L’amministrazione e l’Ordine professionale pongono in essere una mera attività di certazione, priva di margini discrezionali, sicché il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente medico presso un presidio ospedaliero, ha impugnato l’atto con cui l’Ordine dei medici competente ha accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione. Il ricorso deduceva plurimi profili di illegittimità dell’atto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato è stato eccepito e verbalizzato un possibile profilo di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che in una controversia riguardante la sospensione di un fisioterapista hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale consiste nel diritto di continuare a esercitare la professione sanitaria nonostante l’inadempimento: una posizione non intermediata dal potere amministrativo, ma limitata da condizioni poste esaustivamente dalla legge.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che nessun potere discrezionale è attribuito all’amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione. La sospensione opera in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che ha già risolto il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. La ASL è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale regolata, mentre l’Ordine professionale agisce come organo sussidiario dello Stato per la comunicazione della misura.
Quanto all’esonero e al differimento, il Collegio sottolinea che non viene in rilievo un potere autoritativo discrezionale, bensì una discrezionalità tecnica necessaria per riscontrare l’unica causa codificata di esonero, la cui certificazione proviene dal medico di medicina generale.
Il TAR dichiara di uniformarsi a tale indirizzo, conformemente alla prevalente giurisprudenza di primo grado, richiamando numerose pronunce di TAR. Prende atto dell’orientamento contrario del Cons. Stato e del CGA Sicilia, ma se ne discosta richiamando la Corte cost. n. 16 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per carenza di giurisdizione del rimettente. La Corte ha ritenuto non implausibile la motivazione sull’eccepito difetto, venendo in rilievo il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione.
In conclusione, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate, anche in relazione alla fase cautelare, tenuto conto dei contrasti interpretativi esistenti al momento della presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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