Priorità residenti nell’Area Marina Protetta e autonomia dei requisiti di bando (TAR Liguria n. 220 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di autorizzazioni per l’esercizio del noleggio di unità da diporto a favore dei soggetti e delle imprese residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta opera in presenza dei soli requisiti espressamente indicati dal bando come costitutivi della priorità. Il punteggio di premialità ambientale, ove collocato dal bando tra i requisiti ulteriori e non richiamato dalla clausola che disciplina la riserva, non condiziona il riconoscimento della priorità. La priorità va verificata con riferimento alla singola graduatoria e alla singola unità da diporto per cui è stata presentata domanda, non all’insieme delle domande contenute in un unico documento. Il requisito della concessione di ormeggio non posseduto per l’unità indicata in una distinta graduatoria non incide sulla posizione nella graduatoria relativa all’attività per cui il requisito sussiste.
Il Fatto
La società ricorrente esercita da anni l’attività di locazione e noleggio di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Partecipa alla selezione indetta dall’Ente Parco per l’anno 2023, presentando domanda sia per il noleggio sia per la locazione. Il bando riserva una quota di autorizzazioni ai soggetti aventi sede nei comuni ricadenti nell’Area, purché le unità possiedano determinati requisiti. All’esito della graduatoria per il noleggio la società si colloca al 73° posto, superata da sette imprese con sede esterna all’Area.
Impugna la determinazione di approvazione delle graduatorie, il bando e il disciplinare integrativo, deducendo la violazione degli autolimiti e il difetto di motivazione e trasparenza. L’Ente Parco e una controinteressata resistono. Il Tribunale dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ultima impresa ammessa, dopo aver sospeso in parte l’esecuzione degli atti.
La Motivazione della Corte
Le eccezioni preliminari della controinteressata sono respinte. L’interesse al ricorso persiste anche dopo lo spirare del termine di efficacia delle autorizzazioni, perché il possesso dell’autorizzazione per l’anno 2023 costituisce requisito per ottenere l’autorizzazione provvisoria dell’anno successivo. Quanto alla prova di resistenza, l’accoglimento del ricorso può assicurare alla ricorrente un migliore piazzamento in graduatoria. Sulla notificazione, il ricorso risulta originariamente ammissibile perché notificato ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., e l’integrità del contraddittorio è stata comunque assicurata in esecuzione dell’ordinanza di integrazione.
Nel merito il Collegio esamina le due difese dell’amministrazione. La prima sostiene che il punteggio di premialità ambientale pari o superiore a 70 costituisca condizione della priorità. Il bando, però, subordina la riserva ai soli requisiti di cui alle lettere a. e b., richiamando espressamente “entrambi i seguenti requisiti”, mentre il punteggio è collocato alla lettera c. La clausola non richiama quindi il punteggio tra le condizioni della priorità: la società ricorrente, pur con 58 punti, non era esclusa dal beneficio.
La seconda difesa riguarda la concessione di ormeggio, posseduta per una sola delle due unità. Il Collegio ritiene dirimente che il contenzioso riguardi la sola graduatoria del noleggio. Poiché il bando prevede graduatorie distinte per noleggio e locazione e distinte domande, ancorché contenute in un unico documento, la mancanza della concessione per l’unità indicata nella locazione avrebbe potuto incidere al più su quella graduatoria, non oggetto di causa e non impugnata con ricorso incidentale.
Il ricorso è pertanto fondato e gli atti impugnati sono annullati. La novità e la complessità delle questioni giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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