Buona condotta delle guardie zoofile e prova della rappresentanza associativa (Cons. Stato n. 138 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di buona condotta prescritto per le guardie particolari giurate deve essere posseduto anche da chi, nell’ambito dell’associazione, riveste la responsabilità dell’attività assoggettata alle autorizzazioni di polizia. La valutazione amministrativa dei fatti posti a fondamento del diniego è autonoma rispetto agli esiti del procedimento penale e di quello disciplinare, anche quando questo sia stato caducato per ragioni meramente formali. Spetta all’ente associativo dimostrare l’effettivo conferimento dei poteri rappresentativi in capo al firmatario delle istanze, non potendosi desumere la completezza della documentazione da elementi di carattere puramente materiale. La richiesta di integrazione documentale assolve alla funzione del preavviso, giacché il mancato riscontro preclude l’esame nel merito delle istanze.
Il Fatto
Un’associazione attiva nella tutela ambientale e animale chiedeva alla Questura la nomina delle proprie guardie zoofile, ai sensi dell’art. 6 l. n. 189/2004. L’Amministrazione dichiarava irricevibili tutte le istanze provenienti dal nuovo rappresentante, rilevando l’assenza di un atto formale di elezione e il difetto del requisito di buona condotta, desunto da una precedente espulsione associativa e da una notizia di reato per appropriazione indebita.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso. L’associazione appellava, deducendo la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, l’omesso esame della documentazione prodotta, la mancata adozione del preavviso di rigetto, lo sviamento di potere, l’illegittimità della valutazione dei precedenti penali e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo profilo, la censura è contraddittoria: l’art. 2 l. n. 241/1990 impone di pronunciarsi anche sulle istanze irricevibili, e la Questura lo aveva fatto. Quanto alla documentazione, la certificazione dell’Agenzia delle Entrate non è idonea a soddisfare la richiesta istruttoria, non indicando l’appellante quale atto di nomina fosse stato prodotto a quel fine. Nemmeno il peso digitale della pec del 30 novembre 2021 vale a provare il contenuto dei files.
La Corte ribadisce che l’onere di dimostrare l’invio della documentazione grava sulla ricorrente. I poteri istruttori del giudice sono funzionali all’acquisizione di atti di cui solo l’Amministrazione disponga, non di quelli che la parte dichiari di aver trasmesso. La successiva annotazione nel RUNTS è circostanza posteriore al provvedimento e comunque inidonea a superare l’inadempimento procedimentale.
Quanto al preavviso di rigetto, la richiesta di integrazione del 20 settembre 2021 è sufficiente: è in re ipsa che il mancato riscontro di una richiesta volta a comprovare la rappresentanza preluda alla declaratoria di irricevibilità. Lo sviamento di potere non è provato, non essendo conoscibile la situazione istruttoria dei procedimenti svolti presso altre Questure.
In tema di buona condotta, la Corte conferma che i requisiti dell’art. 138 TULPS operano anche nei confronti dei vertici associativi, come si ricava dall’art. 134, comma 4, TULPS. La caduta delle accuse penali e l’annullamento dell’espulsione per profili formali non eliminano la rilevanza amministrativa delle condotte. Il motivo relativo alla probità è assorbito dall’autonomia dei motivi del provvedimento. Respinte la censura sulla proporzionalità, la domanda di accertamento del silenzio e quella risarcitoria.
Nota della Redazione
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