Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1490 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’adozione delle misure necessarie a garantirne l’esecuzione. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione debitrice. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 deve essere integralmente decorso prima del ricorso. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato un commissario ad acta, cui spetta porre in essere ogni attività, comprese le eventuali modifiche di bilancio, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire causa legittima di impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2022-2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di dichiarare l’obbligo di conformazione, di condannare l’amministrazione al pagamento, di assegnare un termine per adempiere e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, che preclude al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale scadenza.
Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e che l’amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza in tema di onere della prova dell’adempimento, confermando che esso ricade sull’amministrazione debitrice.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. È stato quindi ordinato al Ministero di provvedere all’attivazione in favore del ricorrente della carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, affinché — previa formale richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza — si insedi e provveda entro novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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