Revoca del porto d’arma per uso caccia: la lite violenta in famiglia giustifica il giudizio prognostico di non affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 374 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della licenza di porto d’arma, il giudizio prognostico di non affidabilità del soggetto può essere legittimamente fondato anche su un singolo episodio di violenza, purché esso sia sintomatico di una situazione conflittuale grave e perdurante, tale da far ragionevolmente ritenere possibile la reiterazione di condotte pericolose. La nozione di buona condotta, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e n. 311 del 1996, non può essere assunta come generico e astratto parametro valutativo, ma deve essere verificata con riferimento a specifiche condotte concrete. L’assenza di precedenti penali o di carichi pendenti non è di per sé elemento sufficiente a escludere la perdita del requisito di affidabilità quando emergano elementi oggettivi di una conflittualità familiare connotata da violenza fisica e verbale.
Il Fatto
Il titolare di una licenza per il porto d’arma lunga per uso caccia era stato coinvolto, nel giugno 2021, in una lite domestica con il figlio convivente, sfociata in reciproche percosse e nella distruzione di mobilio e suppellettili. I Carabinieri intervenuti avevano riscontrato un clima di forte conflittualità, aggravato da violenza verbale e atteggiamenti aggressivi perduranti nonostante la loro presenza, riconducibile a una situazione di tensione e inimicizia tra padre e figlio consolidatasi dopo la separazione del primo dalla moglie.
A seguito di tali fatti, il Prefetto adottava nei confronti dell’interessato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, e il Questore, recependo il contenuto motivazionale del provvedimento prefettizio, revocava la licenza di porto d’arma per uso caccia. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti deducendo travisamento dei fatti, sproporzione della sanzione, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta sproporzione della sanzione e sulla natura isolata dell’episodio. Dalla relazione dei Carabinieri è emerso che la lite non costituiva un mero alterco occasionale, ma era caratterizzata da accesa violenza fisica e verbale, con danni materiali agli oggetti circostanti e concreto pericolo per l’incolumità delle persone coinvolte. La situazione conflittuale tra padre e figlio, originata dalla separazione coniugale, presentava radici consolidate e permanenti, essendo entrambi i soggetti ancora conviventi nella medesima abitazione. Sulla base di tali elementi, il giudizio prognostico di pericolosità formulato dall’Amministrazione è stato ritenuto non avventato né censurabile, e il rimedio preventivo adottato proporzionato rispetto alla gravità della situazione.
Quanto al secondo motivo, incentrato sul difetto di motivazione e sulla mancata valorizzazione della buona condotta dell’interessato, il Tribunale ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 311 del 1996, secondo cui la nozione di buona condotta non può costituire un generico e astratto metro di valutazione. La sua rilevanza deve essere sempre verificata con riferimento a specifici fatti concreti e alla gravità delle condotte oggetto di valutazione. Nel caso di specie, il Questore ha correttamente valorizzato l’episodio di violenza e la perdurante situazione di conflittualità, senza attribuire rilievo assorbente alla circostanza che il ricorrente fosse incensurato e privo di carichi pendenti. Tale elemento, ha osservato il Collegio, “proverebbe poco” a fronte dell’episodio descritto, non potendo la valutazione di affidabilità limitarsi alla verifica formale dell’assenza di precedenti penali.
In relazione al terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto l’argomentazione difensiva condivisibile in astratto ma non attagliata alla fattispecie concreta. Il richiamo alla giurisprudenza che impone una valutazione concreta della buona condotta, collegata a fatti e circostanze gravi e idonei a incidere sul grado di moralità esigibile (richiamata la pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, n. 2227 del 2008), non ha trovato applicazione nel caso di specie, poiché il provvedimento impugnato risultava proprio fondato su una valutazione concreta e specifica della condotta del ricorrente. La violenta lite familiare, rivelatrice di un persistente grado di risentimento e di un radicato livello di aggressività, è stata ritenuta incompatibile con un giudizio di affidabilità anche nella sua accezione “debole”, rendendo legittima la revoca della licenza di polizia.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della vicenda, involgente affetti familiari. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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