Obbligo di valutare d’ufficio il diverso titolo di soggiorno (TAR Toscana n. 963 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora manchino i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, l’amministrazione ha l’obbligo di valutare d’ufficio la possibilità di rilasciare altro tipo di titolo previsto dal testo unico, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Il potere di riqualificazione della domanda sussiste quando la documentazione allegata e la pregressa titolarità di un diverso permesso ne costituiscano valido presupposto. La motivazione postuma addotta dall’amministrazione in sede processuale è inammissibile, non essendo stata oggetto di valutazione procedimentale. L’omissione del preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 rileva quando il provvedimento non abbia natura vincolata e il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando il petitum sostanziale consista nell’interesse legittimo al corretto esercizio del potere di rilascio del titolo concretamente preteso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia da lungo tempo, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo scaduto nel 2017, del quale aveva chiesto il rinnovo nel 2018. La pratica era stata archiviata per mancata integrazione della documentazione alloggiativa, senza che dell’archiviazione fosse data notizia all’interessato. Nel 2023 l’uomo presentava istanza di rilascio del titolo per motivi familiari in qualità di fratello di persona regolarmente soggiornante.

La Questura, ritenuti insussistenti i requisiti per il permesso per motivi familiari, dichiarava improcedibile la domanda con decreto del 21 giugno 2024. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, e in particolare il mancato esercizio del potere di riqualificazione della domanda. L’Amministrazione si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia in materia di permesso per motivi familiari appartiene al giudice ordinario per effetto dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, ma il riparto va risolto sulla base del petitum sostanziale, desunto dalla posizione giuridica effettivamente azionata. Nel caso concreto l’interesse del ricorrente non consiste nella pretesa al titolo per motivi di famiglia, bensì nel rilascio del permesso per lavoro autonomo. I motivi di ricorso censurano esclusivamente il mancato rilascio di tale diverso titolo. Il giudice amministrativo è pertanto munito di giurisdizione, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Nel merito il ricorso è fondato. È dimostrato che l’istanza conteneva la dichiarazione dei redditi, la documentazione sull’idonea sistemazione alloggiativa e i documenti dei familiari. Il ricorrente, inoltre, aveva prodotto la documentazione reddituale aggiornata e il bilancio provvisorio della propria ditta. Tali elementi, uniti alla pregressa titolarità del permesso per lavoro autonomo, costituiscono presupposto sufficiente per l’attivazione dei poteri di cui all’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. In mancanza dei presupposti per il titolo richiesto, sussiste l’obbligo di valutare il rilascio d’ufficio di altro permesso previsto dal testo unico.

Il Collegio esclude che la valutazione postuma svolta dall’Amministrazione in sede processuale possa sanare il difetto. Le informazioni sui redditi e sui precedenti penali non hanno costituito oggetto di valutazione procedimentale e rappresentano al più una motivazione postuma, inammissibile. L’integrazione della motivazione in sede giudiziale è consentita solo attraverso gli atti del procedimento o un provvedimento autonomo di convalida.

Quanto all’omissione del preavviso di rigetto, il provvedimento impugnato la giustificava con la natura vincolata dell’atto. Il Collegio osserva che lo scopo dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 viene meno solo quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso di specie tale concreta non modificabilità non sussiste, perché l’istruttoria avrebbe potuto condurre a un esito differente.

L’Amministrazione ha dunque illegittimamente dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, senza considerare i presupposti dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento di un diverso titolo. Il provvedimento va annullato e i termini vanno riaperti per consentire la produzione della documentazione necessaria. L’accoglimento dei primi due motivi, di carattere assorbente, rende superfluo l’esame delle restanti doglianze. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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