Credito sorto dopo il bilancio riequilibrato esula dall’O.S.L. (TAR Sicilia n. 2341 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dissesto finanziario degli enti locali, il credito risarcitorio che, pur accertato con provvedimento giurisdizionale successivo, trae origine da fatti e atti di gestione verificatisi dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato esula dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione e rientra in quella dell’amministrazione attiva. Il divieto di azioni esecutive di cui all’art. 248, comma 2, TUEL opera solo per i debiti attratti alla gestione liquidatoria. Ne consegue l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. avverso l’ente inadempiente, con nomina del commissario ad acta e condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 801/2023, che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e spese processuali. L’ente locale, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il Comune è incorso in una condizione di dissesto finanziario. La Sezione, con due ordinanze istruttorie, ha incaricato il Segretario Generale dell’ente di depositare una relazione sulla situazione finanziaria, con particolare riferimento al credito oggetto del contenzioso. Dalla relazione è emerso che il dissesto è stato deliberato dal Consiglio comunale il 25 gennaio 2018, che l’O.S.L. si è insediato il 18 aprile 2018 e che il fatto generatore del credito risale al 9 febbraio 2017.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto qualificato il credito azionato. La sentenza posta in esecuzione attesta che la condanna trae origine da fatti avvenuti il 9 febbraio 2017, dunque in epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto, ma successiva all’adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, fissata al 31 dicembre 2016.
Il Collegio ha richiamato l’art. 248, comma 2, TUEL, secondo cui dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La competenza dell’O.S.L. riguarda, ai sensi dell’art. 252, comma 4, TUEL, i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente.
La Corte ha poi richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020, che ha esteso la competenza dell’O.S.L. a tutte le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi, con l’unico limite dell’approvazione del rendiconto della gestione. Ha inoltre citato il C.G.A.R.S. n. 416/2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2452 del 17 aprile 2020, secondo cui il credito che trae fonte da obbligazioni anteriori va soddisfatto in forma concorsuale.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ha concluso che il credito è sorto dopo l’adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ed esula dalla competenza dell’O.S.L., rientrando in quella dell’amministrazione attiva. L’azione di ottemperanza è pertanto ammissibile.
Risultano soddisfatte anche le altre condizioni: il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza e il giudicato è stato attestato dalla cancelleria. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato, fissando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica, e ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, con oneri a carico dell’ente debitore. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali su quanto dovuto.
Nota della Redazione
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