Inammissibilità del ricorso per censure aspecifiche e diniego dell’attenuante della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 3469 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza instaurare un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a una mera ricostruzione alternativa dei fatti. In tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la valutazione negativa anche di uno solo degli indici criteriali, quali la particolare tenuità dell’offesa o la non abitualità del comportamento, è sufficiente a giustificare il diniego della causa di non punibilità, trattandosi di giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo, lamentava l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie, sostenendo l’irrilevanza penale della condotta; con il secondo, deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., contestando il generico riferimento al numero di dosi ricavabili senza la valutazione degli altri criteri indicati dalla giurisprudenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato. La doglianza del ricorrente si risolveva, nella sua essenza, in una riproposizione dei medesimi argomenti già vagliati e disattesi dal giudice di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è processualmente insostenibile l’atto di impugnazione che ignori le esplicitazioni del giudice censurato, incorrendo nel vizio di aspecificità. La Corte territoriale, con una motivazione autonoma e conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme“), aveva valorizzato elementi univoci e convergenti — quantitativo, suddivisione in dosi, rinvenimento della sostanza sulla persona e in abitazione, materiale per il confezionamento e denaro — qualificando la tesi difensiva come una “evidente lettura atomistica” degli indizi. La ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente, in quanto non inconfutabile, non dimostrava la manifesta illogicità del percorso argomentativo dei giudici di merito, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ancorando il diniego a una valutazione complessiva del fatto, non dotato di “minima offensività” in ragione del quantitativo di sostanza rinvenuta (pari a 26,36 grammi di marijuana e 200 grammi di canapa), della detenzione sia di marijuana che di semi di canapa e delle singole dosi medie ricavabili (21), elementi che inducevano a ritenere un’attività di piccolo spaccio stabilmente organizzata. La censura difensiva era smentita dal tenore letterale della sentenza. La Corte ha ricordato che, ai fini del diniego della causa di non punibilità, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo degli indici-criterio previsti dalla norma e che la circostanza che il ricorrente dissenta da tale valutazione attiene al merito.
Conclusivamente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, non sussistendo ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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