Particolare tenuità del fatto esclusa dal consistente scostamento dalla soglia (Cass. pen. Sez. VII n. 38852 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità sia significativo e il debito tributario non risulti neanche in parte saldato. Ai fini della valutazione, il giudice considera in modo prevalente, ai sensi dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, l’entità dello scostamento rispetto al valore soglia, l’avvenuto adempimento secondo il piano di rateizzazione e la situazione di crisi dell’impresa. Solo in presenza di uno scostamento di poco superiore alla soglia può procedersi all’esame dei restanti parametri. Il mancato pagamento integrale secondo la rateizzazione concordata preclude, di per sé, l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative al periodo di imposta 2014.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 9 gennaio 2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, l’eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva già escluso, con motivazione pertinente, che gli elementi offerti dalla difesa fossero rilevanti ai fini dell’invocata causa di non punibilità, sottolineando la dichiarazione di ricavi inferiori anche per l’anno precedente e lo scostamento non modesto dalla soglia, superata del 50% per l’IVA e del 35% per l’IRPEF.
La Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il superamento della soglia in misura pari all’11%, o anche lievemente inferiore al 10%, esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. III n. 1227 del 2024; Sez. III n. 16599 del 2020). Solo in presenza di uno scostamento di poco superiore alla soglia può procedersi alla valutazione dei restanti parametri.
Il Collegio valorizza il sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che impone di valutare in modo prevalente l’entità dello scostamento, l’avvenuto adempimento secondo il piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi dell’impresa. Ne deriva che uno scostamento significativo, accompagnato da un debito tributario neanche in parte saldato, preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità, salvo che l’indice sia motivatamente ritenuto prevalente.
Anche il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; in cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o illogicità, esclusa nel caso concreto.
Il terzo motivo, relativo alla sospensione condizionale, è parimenti infondato. I giudici di secondo grado hanno negato il beneficio in modo non irragionevole, valorizzando le analoghe condotte negli anni di imposta precedenti e l’accertamento in corso per il 2017, così confermando il giudizio prognostico negativo già espresso in primo grado.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.